Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 aprile 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito dell’importo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere predisposto una procedura interna per l’attivazione della Carta e deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla avviata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione; costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Poiché era incontestata la mancata esecuzione, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditando l’importo di 500 euro, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voce retributiva. Il TAR ha respinto l’argomento ministeriale relativo alla procedura interna, ritenendo che essa avesse natura meramente organizzativa, non fosse prevista dalla legge e non costituisse né esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità dell’ottemperanza. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e curare tutte le fasi della spesa, dall’impegno al pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario, dipendente dell’amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire; nel giudizio di ottemperanza il TAR si limita ad attuare il diritto già accertato dal giudice ordinario.
art. 479 c.p.c.
La notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale; a seguito della modifica richiamata dal giudice, la copia conforme del provvedimento costituisce titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente, nel caso deciso, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria comprova il requisito necessario per l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di dare, fare o conformarsi al giudicato, purché siano comprovati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Una procedura meramente interna predisposta dall’amministrazione per la gestione delle richieste di erogazione non costituisce esecuzione del giudicato né può essere configurata come condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza se non trova fondamento in una disposizione di legge e non realizza concretamente la prestazione dovuta.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, comprese le attività di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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