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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4

quanto al ricorso principale per l’esecuzione della sentenza n. 2624/2024, pubblicata in data 06.11.2024 e notificata in pari data, passata in giudicato, resa dal TAR per il Veneto, Venezia, sez. IV, in seno al giudizio instaurato con R.G. 1455/2019, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti “con conseguente annullamento della concessione nr. 263/2019, nonché degli atti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti nella parte in cui con essi è stata confermata la concessione all’occupazione dello spazio antistante l’esercizio commerciale del quale è titolare l’odierna ricorrente”; e per la declaratoria di nullità e/o, in subordine, previa conversione del rito, per l’annullamento della concessione di suolo pubblico per l’allestimento di un plateatico con tavoli, sedie e n. 1 ombrellone per mq. 30,05, dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno (di cui all’istanza presentata dalla richiedente la costa in bra s.r.l. in data 03.12.2024), ancorché non conosciuta e solamente preannunciata dal Comune di Verona per il tramite della nota trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 532/2025 del 02.01.2025; del parere favorevole reso nella seduta del 12.12.2024 dalla commissione plateatici del Comune di Verona, richiamato nella predetta nota prot. n. 532/2025, in relazione alla predetta istanza del 03.12.2024; nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Verona, ufficio commercio, con nota prot. n. 53594/2025 del 06.02.2025, all’istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Verona in data 30.01.2025, con particolare riferimento alla richiesta di avere “copia del progetto speciale denominato “Progetto Zeffirelli”, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti relativi alla sua fase istruttoria e al provvedimento definitivo, comprensivi di eventuali allegati”; del silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. 241/1990 sulla già menzionata istanza di accesso agli atti trasmessa al comune di Verona in data 30.01.2024, con particolare riferimento alla richiesta di avere accesso a tutta la restante documentazione meglio indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento, inter alia, a: (i) l’istanza di La Costa in Bra , completa di tutti gli allegati, con cui e stato attivato il procedimento relativo alla concessione in questione; (ii) copia integrale del parere reso dalla commissione plateatici nella seduta del 12.12.2024, unitamente al verbale della seduta stessa e/o di ogni altra riunione della commissione plateatici che abbia fatto anche solo riferimento alla concessione de La Costa in Bra , nonché di eventuali atti oppositivi o ad adiuvandum presentati da terzi a questa amministrazione; (iii) copia della vigente concessione relativa ai plateatici rilasciata a La Costa in Bra , che, per quanto a conoscenza dell’esponente, risulta al momento solo annunciata, con eventuali allegati; (iv) ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche interno all’istruttoria svolta da questa amministrazione, che risulti connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli già citati e la cui conoscenza sia da ritenersi necessaria o opportuna per garantire la migliore tutela degli interessi di Lush; previa declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 30.01.2025, con conseguente ordine alla amministrazione comunale intimata di esibire la documentazione richiesta quanto al ricorso per motivi aggiunti: 1.della concessione di suolo pubblico n. 193/2025 del 08.04.2025 per l’allestimento di un plateatico con tavoli, sedie e n. 1 ombrellone per mq. 30,05, dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno, depositata in giudizio dal Comune di Verona il giorno 08.04.2025; 2.del parere favorevole reso nella seduta del 12.12.2024 dalla Commissione Plateatici del Comune di Verona, già impugnato con il ricorso r.g. 378/2025, depositato il 06.03.2025; − se ed in quanto occorrer possa, della concessione di suolo pubblico n. 19/2025 del 24.01.2024, valida dal 11.07.2024 al 31.12.2024, e trasmessa alla ricorrente solo in data 11.03.2025; 3.di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui e possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte.

Giustizia amministrativa202500378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: concessione di suolo pubblico n. 193/2025 per un plateatico antistante l'esercizio della ricorrente, nonché gli atti presupposti; inoltre, diniego e silenzio sull'istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (esercizio commerciale leso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito inizialmente per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 2624/2024, passata in giudicato, che aveva annullato precedenti concessioni di plateatico rilasciate alla società controinteressata nella parte relativa all'occupazione dello spazio antistante il negozio della ricorrente. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la nuova concessione n. 193/2025 e, tardivamente, la concessione n. 19/2025. Le censure hanno riguardato la violazione o elusione del giudicato; la violazione dell'art. 6 del regolamento comunale sui plateatici e degli artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990; la violazione delle garanzie partecipative; il difetto di istruttoria e di motivazione, anche apparente o apodittica; lo sviamento; la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; l'illogicità e la contraddittorietà. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il Comune non avesse verificato, secondo la disciplina regolamentare e le indicazioni conformative della precedente sentenza, l'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'occupazione di uno spazio non antistante l'esercizio richiedente e lesivo della visibilità del proprio negozio. Ha contestato anche la rilevanza attribuita al progetto speciale denominato "Progetto Zeffirelli", ritenuto non idoneo a costituire un titolo autonomo per il rilascio della concessione. Quanto all'accesso, ha chiesto l'esibizione della documentazione relativa al procedimento concessorio e al progetto speciale, impugnando il diniego parziale e il silenzio formatosi sulla restante istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché l'interesse ostensivo era stato soddisfatto nel corso del giudizio. Ha dichiarato irricevibile, per tardività, l'impugnazione della concessione n. 19/2025, della quale la ricorrente aveva avuto conoscenza l'11 marzo 2025 e che era stata impugnata soltanto con motivi aggiunti notificati il 9 giugno 2025; non è possibile impugnare un atto non ancora esistente mediante una formula generica riferita agli atti connessi e consequenziali. Nel merito, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento della concessione n. 193/2025. L'art. 6 del regolamento comunale configura una regola generale, secondo cui il plateatico è rilasciato nello spazio antistante il pubblico esercizio richiedente; un'eccezione, per gli spazi non antistanti ma confinanti o adiacenti e collegati all'esercizio; e un temperamento relativo alle occupazioni antistanti vetrine o ingressi di altre attività, con obblighi di partecipazione e limitazioni per le coperture. Il Comune e la Commissione Plateatici non hanno valutato la richiesta alla luce dell'eccezione prevista dal secondo comma, né hanno motivato le ragioni concrete dell'occupazione dello spazio antistante il negozio della ricorrente. Si sono limitati a prescrivere la chiusura dell'ombrellone durante l'orario di apertura dell'attività della ricorrente, senza affrontare il presupposto logicamente e giuridicamente prioritario della deroga alla regola generale. Il progetto Zeffirelli poteva costituire un elemento istruttorio, ma non escludeva l'applicazione dell'art. 6, comma 2, e non imponeva il rilascio della concessione: esso stabiliva regole generali sull'uniformità delle coperture e sull'assetto della piazza. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi. Il TAR ha richiamato il principio del one shot temperato per la possibile riedizione del potere, quale equilibrio tra inesauribilità del potere amministrativo e vincolatività degli effetti conformativi del giudicato. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente 3.000 euro, oltre accessori; le spese tra la ricorrente e la controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; la domanda di ottemperanza è stata assorbita, nella sostanza, dalla successiva domanda di annullamento della nuova concessione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Rito applicabile alla domanda di accesso proposta in corso di causa; la domanda è stata dichiarata in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto accesso.

  • art. 32 c.p.a.

    Ha consentito la conversione dal rito camerale sommario al rito ordinario in ragione della proposizione della domanda impugnatoria contro la nuova concessione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato con riguardo al silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti.

  • artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990

    Richiamati per l'obbligo di motivazione e per le garanzie di partecipazione procedimentale; le relative censure sono state assorbite o valutate alla luce della specifica violazione del regolamento comunale.

  • art. 6 del Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici

    Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; in via eccezionale possono essere valutate richieste relative a spazi non antistanti, purché confinanti o adiacenti e collegati all'esercizio; per occupazioni antistanti vetrine o ingressi di altre attività devono essere garantite partecipazione, corridoi e spazi liberi e, in mancanza di accordo, le coperture possono essere allestite solo dopo la chiusura delle attività pregiudicate.

    La disposizione configura una regola generale, un'eccezione e un temperamento dell'eccezione. Il rilascio di un plateatico in uno spazio non antistante l'esercizio richiedente impone una specifica valutazione dei presupposti derogatori e dei diritti dei terzi; non è sufficiente prescrivere la chiusura della copertura durante l'orario di apertura dell'attività pregiudicata.

  • art. 10 del Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari dedotte con i motivi aggiunti; la decisione di accoglimento è stata fondata specificamente sulla violazione dell'art. 6.

  • art. 15 del Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari dedotte con i motivi aggiunti; la decisione di accoglimento è stata fondata specificamente sulla violazione dell'art. 6.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale stabilisce che le concessioni di plateatico sono rilasciate di norma nello spazio antistante il pubblico esercizio richiedente e consente eccezionalmente l'occupazione di spazi non antistanti, l'amministrazione deve accertare e motivare specificamente la ricorrenza dei presupposti dell'eccezione e il rispetto dei diritti dei terzi; non può limitarsi a prescrivere modalità di utilizzo della copertura.
  • Un progetto generale di riqualificazione urbana o di uniformazione estetica delle coperture può essere considerato quale elemento dell'istruttoria, ma non sostituisce la verifica dei presupposti regolamentari della singola concessione e non costituisce, di per sé, titolo obbligatorio per il rilascio del plateatico.
  • La prescrizione secondo cui la copertura deve rimanere chiusa durante l'orario di apertura dell'attività commerciale pregiudicata opera come temperamento relativo alle modalità dell'occupazione e non esonera l'amministrazione dalla previa valutazione della legittimità dell'occupazione eccezionale di uno spazio non antistante l'esercizio richiedente.
  • Un atto amministrativo non ancora venuto giuridicamente in essere non può essere validamente impugnato mediante una clausola generica riferita agli atti presupposti, connessi o consequenziali; l'impugnazione decorre dalla conoscenza dell'atto lesivo effettivamente adottato.
  • Nel caso di riedizione del potere dopo una sentenza di annullamento, il principio del one shot temperato richiede di conciliare l'inesauribilità del potere amministrativo con l'effetto conformativo del giudicato, che vincola l'amministrazione al rispetto delle indicazioni contenute nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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