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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 764/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 764/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio di ottemperanza, i difensori dei ricorrenti hanno comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni oggetto della domanda, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non vi era quindi più interesse a una pronuncia di ottemperanza sul merito dell'esecuzione. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per metà, mentre ha posto a carico del Ministero la restante metà, liquidata in euro 640,00 oltre accessori, in considerazione dell'intervenuto pagamento, del carattere seriale e della non elevata complessità della causa. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato effettivamente versato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenienza determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene un fatto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e rende inutile la decisione sulla domanda originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere regolate tenendo conto del comportamento processuale e dell'intervenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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