Cassazione Civile, Ordinanza n. 04349/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta, operata dalla Cassa sulla pensione di un professionista in quiescenza, a titolo di contributo di solidarietà introdotto con delibera dell'ente in relazione al periodo successivo al 2009. I giudici di merito avevano ritenuto illegittime le trattenute e avevano condannato la Cassa alla restituzione delle somme. In Cassazione, la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato plurime violazioni di norme di legge e di principi costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà, la sua finalizzazione all'equilibrio di bilancio dell'ente e la compatibilità della misura con il regime previdenziale privatizzato; con il terzo ha censurato la decisione sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla restituzione delle somme trattenute dovesse essere soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, richiamando la disciplina dei ratei pensionistici e lamentando una disparità di trattamento rispetto all'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite atti interni, un contributo di solidarietà che incida su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ed è incompatibile con il principio del pro rata. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non essendo la pretesa qualificabile come domanda di riliquidazione di ratei pensionistici ma come credito consequenziale a una trattenuta illegittima. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati se ciò altera i criteri di calcolo del trattamento e viola il principio del pro rata
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22
non può fondare validamente un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate in difetto di base legislativa
Delibera 27 giugno 2013
atto interno ritenuto inidoneo a imporre un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata nel quadro normativo della legittimità del sistema previdenziale ma non idonea a giustificare il prelievo in esame
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata nel quadro normativo, senza mutare il principio di illegittimità delle trattenute su pensioni già liquidate
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
richiamata dalla ricorrente a sostegno del contributo di solidarietà, ma non idonea a superare il principio del pro rata e la riserva di legge
L. n. 201 del 2011, art. 24
citata nei motivi, senza incidere sull'esito della controversia
artt. 3, 23 e 38 Cost.
il prelievo è stato ricondotto alla categoria delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., riservate alla legge; non è stata ritenuta violata la parità di trattamento in senso favorevole alla tesi della Cassa
è il termine di prescrizione applicabile all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute, trattandosi di credito non qualificabile come rateo pensionistico pagabile
la prescrizione quinquennale non si applica perché la differenza richiesta non è un rateo pensionistico pagabile ma un credito conseguente a trattenute illegittime
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non decisivo per ricondurre il credito al termine quinquennale
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis
la disciplina del termine quinquennale per ratei arretrati non si applica alla fattispecie, che non è una riliquidazione pensionistica ma un credito da indebita trattenuta
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando la misura incida sul quantum della prestazione e non solo sui criteri di calcolo futuri; un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa.
- Il principio del pro rata impedisce che l'ente previdenziale modifichi retroattivamente il trattamento pensionistico già determinato mediante trattenute o prelievi successivi che ne riducano l'importo.
- Le somme trattenute illegittimamente sulla pensione non vanno trattate come semplici ratei pensionistici arretrati o come ipotesi di riliquidazione del trattamento, ma come credito autonomo da ripetizione/recupero conseguente all'indebita decurtazione.
- Per il recupero delle somme indebitamente trattenute in tali casi opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale prevista per i ratei pensionistici pagabili o per le differenze dovute a riliquidazione.
- La disciplina speciale sulla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati non si estende alle pretese di restituzione fondate sull'illegittimità di un prelievo patrimoniale applicato a singoli ratei già in pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →