Cassazione Civile, Ordinanza n. 32940/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta davanti al giudice di pace per ottenere l’annullamento di una fattura di energia elettrica e la restituzione della somma di euro 740,97, ritenuta indebitamente addebitata per una presunta duplice fatturazione e/o per errori di conteggio. Il primo giudice, dopo CTU, aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello della società fornitrice, ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo che la consulenza si fosse fondata su un raffronto meramente numerico e che la fattura non esprimesse una duplicazione di importi ma un conguaglio relativo a somme non ancora corrisposte nel lungo arco temporale di riferimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, formalmente per violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando che il Tribunale non avesse riconosciuto l’errore di duplice fatturazione emerso dalla CTU, che non avesse disposto la rinnovazione della consulenza, che l’onere di provare la correttezza della fatturazione gravasse sulla società somministrante e che la decisione fosse illogica e incoerente. Hanno richiamato gli artt. 1559 e 1562 c.c., il Codice del consumo e l’art. 1467 c.c., sostenendo altresì che la fattura concernesse ricalcoli effettuati a distanza di anni e in modo non trasparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto anche da un soggetto che non risultava spiegato come parte del giudizio di merito, richiamando il principio per cui la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nei precedenti gradi. Nel merito, ha ritenuto il motivo inammissibile sotto tre profili: mancata riproduzione, nei passaggi rilevanti, del contenuto della fattura e della CTU, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; deduzione di una diversa ricostruzione della vicenda sotto la veste della violazione di legge, estranea all’art. 360, n. 3, c.p.c.; insussistenza del vizio motivazionale, poiché il Tribunale aveva spiegato in modo chiaro che la consulenza era parziale e che la maggiore somma fatturata derivava da un conguaglio e non da una duplicazione di addebiti. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
la Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della regola di diritto, mentre la critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove non vi rientra
il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti, almeno nei passaggi essenziali, quando la censura si fonda su di essi
richiamato dai ricorrenti in tema di contratto di somministrazione
richiamato dai ricorrenti in tema di contratto di somministrazione
richiamato dai ricorrenti a tutela del consumatore
richiamato dai ricorrenti, ma non accolto come pertinente alla ricostruzione della vicenda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Cass. Sez. 2, 16/01/2012 n. 520
la qualità di parte legittimata all’impugnazione spetta solo a chi abbia assunto formalmente la veste di parte nel giudizio di merito
Cass. Sez. I, 14/01/2019 n. 640
il vizio di violazione di legge non ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La legittimazione a proporre impugnazione spetta solo a chi sia stato formalmente parte del giudizio di merito; l’impugnazione proposta da un soggetto non risultante parte è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o per proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Quando la censura si fonda su un documento o su una consulenza tecnica, il ricorrente deve indicarne e riprodurne nel ricorso i contenuti rilevanti in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata espone in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui ritiene non attendibile una CTU o per cui qualifica un addebito come conguaglio e non come duplicazione di fatturazione.
- La maggiore somma indicata in bolletta, se spiegata dal giudice di merito come conguaglio riferito a importi non ancora corrisposti nel tempo, non integra di per sé un addebito duplicato né dimostra automaticamente l’errore di fatturazione.
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