Cassazione Civile, Ordinanza n. 24876/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lavoratrice che aveva svolto attività per un consorzio di bonifica con una serie di contratti di collaborazione a progetto tra il 22 gennaio 2007 e il 23 marzo 2011. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi quei contratti, li aveva convertiti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine e aveva condannato il consorzio cedente al pagamento delle differenze retributive. In appello, la Corte territoriale ha accolto in parte gli appelli e ha riformato la decisione nella parte in cui ha individuato come destinatario dell’ordine di riammissione in servizio il consorzio originario: ha invece ritenuto che l’obbligo di riassunzione dovesse gravare sul consorzio cessionario/subentrante nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso. Il consorzio cessionario ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe alterato un assetto di interessi fissato da un decreto amministrativo regionale sul riordino dei consorzi; 2) carenza di legittimazione passiva e erronea applicazione dell’art. 2112 c.c., poiché il ricorrente non avrebbe mai formalmente rivestito la qualità di datore né utilizzato la prestazione; 3) violazione dell’art. 2112 c.c. per avere riconosciuto il subentro nel rapporto di lavoro; 4) nullità della sentenza per contraddittorietà tra l’affermazione del subentro del cessionario e il permanere di una residua capacità giuridica del consorzio soppresso; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sottoscrizione dei contratti e alla riconduzione del rapporto alla gestione liquidatoria; 6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte avrebbe sindacato le concrete modalità di esecuzione della prestazione invece della validità formale del progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo integrasse una vera questione di giurisdizione, perché il ricorrente in realtà contestava l’interpretazione del decreto regionale e non deduceva che la Corte d’appello avesse annullato, modificato o disapplicato in modo illegittimo il provvedimento amministrativo. Ha poi ritenuto inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto perché: erano diretti a contestare la titolarità sostanziale del rapporto e non la legittimazione processuale; non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito il subentro del cessionario in base alla struttura complessiva dei decreti regionali; proponevano una diversa lettura dei fatti e dei documenti, non consentita in sede di legittimità; non denunciavano un vero omesso esame di fatto decisivo, ma una critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva ritenuto il primo contratto a progetto invalido per difetto di specificità del progetto, in quanto riferito a compiti meramente esecutivi e ripetitivi, e quindi convertibile in rapporto subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sono state esaminate alla luce dei singoli parametri del ricorso per cassazione, ma quelle formulate non sono state ritenute riconducibili in modo corretto alle rispettive ipotesi di censura.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro è stato ritenuto operante sulla base della ricostruzione complessiva del trasferimento dei rapporti del consorzio soppresso; la censura che contesti la titolarità sostanziale deve misurarsi con tale ricostruzione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimità del lavoro a progetto, ma la Corte ha ritenuto infondata l'assunto perché il contratto era stato giudicato invalido per difetto di specificità del progetto.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla disciplina del lavoro a progetto, senza che la Corte ravvisasse una violazione.
art. 69, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 276/2003
La Corte d'appello aveva applicato il comma 1, ritenendo il contratto a progetto invalido per difetto di specificità del progetto e quindi convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato; la Cassazione ha escluso che il giudice di merito avesse sindacato le modalità esecutive della prestazione in modo vietato dai commi richiamati.
art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010
È stato considerato dalla Corte territoriale nell'interpretazione del riordino dei consorzi; la Cassazione ha escluso che la sentenza d'appello ne avesse annullato o disapplicato il contenuto.
art. 13 della l.r. n. 11/2003
Richiamato come base del decreto presidenziale regionale di riordino dei consorzi.
delibera del Consiglio regionale n. 102 del 2006
Richiamata come fonte presupposta del decreto regionale di riordino dei consorzi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione non può essere surrettiziamente introdotta quando la censura investe, in realtà, l'interpretazione o la ricostruzione di un provvedimento amministrativo e non l'esercizio del potere giurisdizionale in sé.
- In sede di legittimità, la parte ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata critica puntuale della ratio decidendi rende il motivo inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del fatto o dei documenti di causa; la diversa lettura delle risultanze istruttorie è estranea al giudizio di legittimità.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo e non può risolversi in una critica alla valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Nel lavoro a progetto, la nullità del contratto e la conseguente conversione in rapporto subordinato conseguono quando il progetto sia privo di specificità e si riduca a compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
- Nel trasferimento di azienda o di complesso di rapporti, l'individuazione del soggetto obbligato nei confronti del lavoratore va compiuta secondo la ricostruzione complessiva dell'operazione di subentro, non sulla base di una mera prospettazione formale della parte ricorrente.
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