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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24915/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda del lavoratore volta ad ottenere l'inclusione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario e di altre indennità e istituti retributivi indicati nel ricorso introduttivo, con esclusione dell'indennità di fuori nastro. In primo grado il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato la società al pagamento di una somma a titolo di differenze di TFR; la corte d'appello aveva invece riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda del lavoratore. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma prima della decisione il difensore munito di procura speciale rinunciava al ricorso; la società intimata non aderiva alla rinuncia, chiedendo comunque l'estinzione del giudizio e la condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Poiché la controricorrente non aveva aderito alla rinuncia, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente proposta, determina l'estinzione del processo; in mancanza di accettazione della controparte, resta ferma la condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo quanto al deposito della memoria della controricorrente in prossimità della decisione in camera di consiglio.

  • D.M. n. 147/2022

    È richiamato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della parte intimata, non avendo natura di atto accettizio ai fini degli effetti processuali.
  • Quando la controparte non aderisce alla rinuncia, il processo si estingue ma il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per le declaratorie di inammissibilità/improcedibilità non è applicabile in via estensiva o analogica all'estinzione del giudizio conseguente a rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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