Cassazione Civile, Ordinanza n. 24917/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite origina da verbali ispettivi INPS e INAIL che avevano accertato, presso una società italiana, l’impiego di lavoratori formalmente dipendenti di due società straniere, ritenendo in realtà configurata una somministrazione illecita di manodopera e, quindi, l’instaurazione di rapporti di lavoro con la committente, con conseguente pretesa contributiva degli enti. La società ha opposto le cartelle esattoriali emesse per contributi e oneri assicurativi. In appello ha sostenuto che si trattasse di un genuino appalto o comunque di distacco internazionale legittimo, valorizzando la specializzazione delle lavorazioni, l’autonomia tecnica dei lavoratori e l’esistenza di regole convenzionali e amministrative che avrebbero consentito di derogare al principio di territorialità contributiva. In cassazione ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul distacco internazionale e delle convenzioni sociali con Croazia e Bosnia, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l’operatività di tali regole; 2) violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, per avere negato la genuinità dell’appalto nonostante la natura specialistica delle lavorazioni e il ruolo organizzativo delle appaltatrici estere; 3) violazione dell’art. 116, comma 8, L. 388/2000, per avere qualificato la fattispecie come evasione contributiva anziché come semplice omissione, difettando a suo dire l’elemento fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul distacco internazionale, perché la disciplina del distacco e le convenzioni richiamate presuppongono la liceità del rapporto sottostante e non impediscono al giudice di accertare se, in concreto, vi sia stata un’illecita somministrazione di manodopera. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla genuinità dell’appalto, poiché diretta in sostanza a una rivalutazione del fatto: la Corte d’appello aveva accertato, con motivazione congrua, che i lavoratori erano stabilmente inseriti nell’organizzazione della committente, diretti dai suoi capi turno, privi di un reale apporto organizzativo autonomo delle società estere e remunerati in base alle ore lavorate, non in base al rischio d’impresa. Ha infine ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: corretta la qualificazione come evasione contributiva, perché la mancata o infedele denuncia dei rapporti e delle retribuzioni all’INPS integra la fattispecie più grave; corretta anche la presunzione di intento fraudolento, non vinta da elementi contrari specifici. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti di INPS e INAIL e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
La Corte lo richiama per verificare la genuinità dell’appalto: manca il contratto d’appalto quando le imprese formalmente appaltatrici non forniscono un autonomo apporto organizzativo e la manodopera è in realtà diretta e organizzata dal committente.
art. 37 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul regime contributivo; la Corte non ravvisa violazione perché la disciplina invocata non prevale sull’accertamento della reale natura del rapporto.
art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Invocato dalla ricorrente per sostenere il distacco; la Corte osserva che la verifica giudiziale della reale natura del rapporto resta necessaria.
art. 40, comma 13, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Richiamato in relazione al distacco internazionale; non impedisce l’accertamento dell’eventuale illecita somministrazione.
L. 11 giugno 1960, n. 885
Convenzione con la ex Jugoslavia richiamata per sostenere la deroga al principio di territorialità; la Corte afferma che le convenzioni operano solo se i rapporti sottostanti sono leciti.
L. 27 maggio 1999, n. 167
Convenzione con la Croazia richiamata per la medesima finalità; la Corte ne limita l’operatività ai rapporti validi e leciti.
art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La Corte conferma la qualificazione come evasione contributiva quando vi siano omessa o infedele denuncia dei rapporti/retribuzioni e mancato versamento, con presunzione di intento fraudolento superabile solo con prova rigorosa dell’assenza di dolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel rito camerale di legittimità.
art. 384 c.p.c.
Non richiamato espressamente nel testo come base decisoria; pertanto non inserito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato implicitamente per l’obbligo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità di un distacco internazionale o di una convenzione di sicurezza sociale, il giudice deve verificare in via preliminare la reale natura del rapporto tra le parti: se in concreto emerge una somministrazione illecita di manodopera, le convenzioni sul distacco non sono utilizzabili per legittimare una fattispecie vietata dall’ordinamento interno.
- La genuinità di un appalto si valuta in base all’effettivo assetto organizzativo e all’esercizio del potere direttivo nella concreta esecuzione del rapporto; non è sufficiente la formale esistenza del contratto, né la specializzazione delle lavorazioni esclude di per sé la possibilità di accertare un appalto non genuino.
- L’appalto è non genuino quando l’appaltatore non apporta un autonomo e significativo contributo organizzativo, ma si limita a fornire manodopera inserita stabilmente nell’organizzazione del committente e soggetta ai suoi ordini e controlli.
- In materia contributiva, l’evasione si configura quando, oltre al mancato pagamento, manchino o siano infedeli le denunce obbligatorie verso gli enti previdenziali; l’omissione, invece, presuppone l’adempimento degli altri obblighi dichiarativi e il solo mancato versamento.
- Quando ricorre la fattispecie di evasione contributiva, opera una presunzione di intento fraudolento che può essere vinta soltanto con prova rigorosa, specifica e preferibilmente documentale dell’assenza di dolo; non basta il richiamo a circostanze generiche o a successivi pagamenti.
- Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e degli indici fattuali sono inammissibili perché attengono al merito, salvo il limite della motivazione meramente apparente o illogica.
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