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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24933/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l’ente previdenziale dei giornalisti aveva accertato che alcuni dipendenti di una società privata svolgevano attività riconducibile al lavoro giornalistico subordinato e, perciò, dovevano essere iscritti obbligatoriamente all’ente stesso. La società ha impugnato l’accertamento sostenendo, in sintesi: (1) la nullità del verbale per difetto assoluto di motivazione; (2) la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento; (3) la nullità per mancata indicazione degli strumenti di difesa, degli organi cui ricorrere e dei termini di impugnazione; (4) l’erronea attribuzione al verbale di particolare efficacia probatoria, oltre i limiti della fede privilegiata; (5) la motivazione sarebbe stata generica e non avrebbe svolto una reale indagine sulla natura dell’attività; (6) sarebbe stata erronea la qualificazione come giornalistica professionale dell’attività svolta da alcuni lavoratori, anche perché non iscritti all’albo dei giornalisti professionisti. La Corte d’appello aveva confermato l’obbligo di iscrizione, ritenendo che dai verbali e dalle dichiarazioni dei lavoratori emergesse lo svolgimento di attività tipicamente giornalistica (rassegna stampa ragionata, comunicati stampa, note stampa, ricerche di notizie, rapporti con i media, stesura di testi giornalistici).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il verbale ispettivo è solo fonte di prova e non fatto costitutivo della pretesa dell’ente, sicché eventuali vizi formali del verbale non incidono sulla sostanza dell’accertamento se i fatti costitutivi dell’obbligo risultano provati. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal quarto al sesto, perché miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti storici già accertati dai giudici di merito. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo assicurativo presso l’ente previdenziale dei giornalisti sussiste quando concorrono l’iscrizione all’albo e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile alla professione giornalistica; inoltre ha precisato che, nel lavoro giornalistico, la subordinazione va apprezzata tenendo conto della particolare autonomia della prestazione e dell’inserimento continuativo e organico nell’organizzazione d’impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità del verbale ispettivo per difetto di motivazione; la Corte esclude che eventuali vizi dell’atto ispettivo incidano sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

  • art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato per lamentare la mancata indicazione del responsabile del procedimento; censura ritenuta infondata perché riferita a un profilo formale del verbale.

  • art. 33, L. 4 novembre 2010, n. 183

    Richiamato per dedurre la nullità del verbale per omissione delle indicazioni difensive; la Corte lo considera irrilevante ai fini della validità sostanziale dell’accertamento.

  • art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004

    I verbali di accertamento del personale ispettivo sono qualificati come fonti di prova per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, non come fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria del verbale; la Corte respinge la censura perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che conta la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, non la sola forma del verbale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per delimitare la fede privilegiata dei verbali ispettivi, limitata alla provenienza e alle circostanze attestate dal pubblico ufficiale in sua presenza.

  • art. 2, L. 3 febbraio 1963, n. 69

    Richiamato nei motivi sulla qualificazione dell’attività giornalistica; la Corte non accoglie le censure perché si risolvono in una nuova valutazione del fatto.

  • art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 69

    Richiamato nei motivi relativi al requisito professionale e alla qualificazione del rapporto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati per censurare la valutazione delle prove e la qualificazione del rapporto; la Corte rileva che le doglianze sono inammissibili perché mirano a una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione apparente o generica; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme ai vizi motivazionali dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame e vizi motivazionali; la Corte ritiene che le censure siano, in realtà, richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citate come base del procedimento camerale di decisione.

  • L. n. 1564 del 1951

    Richiamata, insieme alle altre norme di settore, per affermare l’obbligo previdenziale dei giornalisti che svolgano attività giornalistica subordinata.

  • L. n. 1122 del 1955

    Richiamata nel quadro normativo dell’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale dei giornalisti.

  • art. 38 L. n. 416 del 1981

    come sostituito dall’art. 76 L. n. 388 del 2000

    Richiamato come base normativa dell’obbligo assicurativo/previdenziale presso l’ente di categoria.

  • art. 76 L. n. 388 del 2000

    Citatato come norma che sostituisce la disciplina dell’art. 38 della L. n. 416 del 1981.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il verbale ispettivo costituisce una fonte di prova dei fatti accertati, ma non il fatto costitutivo della pretesa dell’ente: la validità della domanda o dell’accertamento va valutata sulla prova sostanziale dei presupposti dell’obbligo, non sulla sola regolarità formale del verbale.
  • Le omissioni o irregolarità formali del verbale ispettivo non determinano, di per sé, l’invalidità della pretesa contributiva o assicurativa, quando i fatti costitutivi risultino comunque accertati in giudizio.
  • La fede privilegiata del verbale pubblico copre la provenienza dell’atto e i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non si estende alla valutazione complessiva del rapporto né impedisce la contestazione del contenuto sostanziale non assistito da fede privilegiata.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Ai fini dell’obbligo previdenziale nell’area giornalistica, rilevano congiuntamente l’iscrizione all’albo e lo svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica; la subordinazione, in tale settore, va apprezzata tenendo conto dell’autonomia creativa della prestazione e soprattutto del suo inserimento continuativo e organico nell’organizzazione aziendale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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