Cassazione Civile, Ordinanza n. 24934/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata erogazione dell'indennità di mobilità in deroga. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto ragione, ma la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'INPS, ha riformato la decisione del Tribunale e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la pretesa fosse ancora collocata nell'ambito dell'interesse legittimo, poiché il nominativo del richiedente non risultava inserito nell'elenco dei beneficiari predisposto a seguito del decreto regionale di autorizzazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, formalmente proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva di aver percepito l'indennità di mobilità fino al 1 maggio 2005, di essere stato regolarmente inserito nelle liste di mobilità, di aver visto prorogato il trattamento a favore degli aventi diritto e di essere stato poi, secondo la sua prospettazione, ingiustificatamente escluso dall'elenco ex art. 1, comma 410, L. 266/2005, per essere poi successivamente ammesso ad altra proroga. In sostanza, il ricorrente assumeva di vantare non un mero interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo alla prestazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile: ha osservato che la censura non si confrontava con il decisum sulla giurisdizione, non deduceva il corretto vizio in tema di giurisdizione e si limitava a contestare in modo generico la valutazione della Corte territoriale, senza superare il rilievo dirimente della mancata autorizzazione regionale e dell'assenza del nominativo negli elenchi dei beneficiari. Inoltre, il ricorso è stato redatto mediante integrale riproduzione degli atti processuali, in violazione dei requisiti di sinteticità e specificità dell'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, in sostanza, che la censura non era idonea a scalfire la statuizione della Corte d'appello sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia relativa all'indennità di mobilità in deroga, mancando l'autorizzazione regionale e non essendo stato dedotto correttamente il vizio di giurisdizione. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per censurare la qualificazione giuridica della posizione soggettiva o la statuizione sulla giurisdizione, che richiedono un diverso inquadramento del vizio.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È la norma corretta per dedurre i motivi attinenti alla giurisdizione; la sua mancata evocazione rende irrituale la censura, se questa mira sostanzialmente a contestare il riparto di giurisdizione.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti e motivi chiari e specifici; la mera riproduzione integrale degli atti processuali viola i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e può determinare inammissibilità.
art. 325 c.p.c.
La Corte d'appello aveva già respinto l'eccezione di inammissibilità per inosservanza del termine breve di impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale del giudizio di cassazione.
art. 385, primo comma, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 410, L. 23 dicembre 2005, n. 266
È richiamato come disposizione relativa alla formazione dell'elenco dei lavoratori ammessi alla proroga della mobilità in deroga; la Corte valorizza la mancata inclusione del nominativo dell'istante ai fini del difetto di giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla mobilità in deroga, il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è segnato dall'emissione del decreto regionale di autorizzazione: solo con tale atto la posizione del richiedente assume la consistenza di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.
- La censura sulla giurisdizione deve essere dedotta con il corretto paradigma dell'art. 360, n. 1, c.p.c.; non è sufficiente invocare l'omesso esame di un fatto decisivo quando in realtà si contesta la qualificazione giuridica della posizione soggettiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, sintetico e autosufficiente: la pedissequa riproduzione integrale degli atti di causa non sostituisce una chiara selezione dei fatti rilevanti e delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.
- Un fatto naturalistico, per essere decisivo ai fini del vizio di omesso esame, deve essere indicato in modo preciso e collegato logicamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti la censura resta generica e inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24876/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24910/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24915/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24917/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24933/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →