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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24910/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di alcuni pensionati dell’ex Banco di Napoli, e dei loro eredi, di ottenere il pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico integrativo maturate nel periodo luglio 2008-giugno 2013. I ricorrenti invocavano un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica della pensione per il periodo 1 gennaio 1994-26 luglio 1996, sostenendo che tale diritto non fosse mai stato eseguito dal Banco: il "differenziale" avrebbe dovuto tradursi in un incremento mensile fisso del trattamento integrativo, mai incorporato nella capitalizzazione successivamente intervenuta. Secondo i ricorrenti, l’offerta e l’accettazione della somma una tantum avrebbero estinto solo la prestazione del Fondo e non anche l’obbligo del Banco derivante dal giudicato; inoltre il Fondo non sarebbe stato solidalmente responsabile per gli obblighi del Banco e non vi sarebbe stata novazione o obbligazione alternativa. Per la posizione di una ricorrente, si deduceva anche che ella avesse agito sin dall’origine sia come titolare di pensione diretta sia come titolare di pensione di reversibilità. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che l’adesione all’opzione di capitalizzazione del trattamento integrativo avesse prodotto un effetto estintivo del diritto di credito e che, quanto alla reversibilità, mancasse il presupposto di fatto e di diritto della domanda. In cassazione i ricorrenti articolavano nove motivi, fondati su violazioni di norme sostanziali e processuali, sulla pretesa erronea interpretazione del petitum e della causa petendi, sulla natura apparente della motivazione, sull’assenza di solidarietà del Fondo, sull’inesistenza di novazione o obbligazione alternativa e, infine, sull’ultrapetizione in relazione alla posizione di un singolo ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretta la lettura della domanda: il giudizio riguardava la pretesa all’esatto adempimento dell’obbligo contenuto nella sentenza passata in giudicato, ma limitatamente alla rivendicazione di somme per ratei successivi alla capitalizzazione del trattamento integrativo, già estinto per effetto dell’una tantum. Ha dichiarato inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, per difetto di specificità e carente trascrizione degli atti rilevanti, con riferimento alla posizione della ricorrente che assumeva la doppia veste di titolare di pensione diretta e di reversibilità. Ha invece accolto il nono motivo, rilevando un vizio di ultrapetizione: l’appello della banca e del fondo riguardava solo le pretese successive alla capitalizzazione, ma la Corte d’appello aveva travolto anche il periodo anteriore con riguardo alla posizione di un ricorrente specifico, oltre i limiti devoluti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2908 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di effetti del giudicato; la Corte ha chiarito che il thema decidendum va individuato nell’esatto adempimento del comando giudiziale, ma entro i limiti del petitum concretamente introdotto

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato; la Corte ha ritenuto che il giudicato invocato non coprisse le pretese successive alla capitalizzazione, salvo il caso specifico di ultrapetizione accolta

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per il giudicato formale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti ma non centrale nella ratio decidendi

  • art. 2123 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento pensionistico aziendale

  • art. 1197 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prestazione in luogo dell’adempimento e capitalizzazione

  • art. 1236 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in connessione con la dedotta estinzione o modificazione dell’obbligazione

  • art. 1966 c.c.

    richiamato dai ricorrenti con riferimento alla transazione/novazione di fatto della pretesa

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti senza rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della delibera e dello statuto del Fondo; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione sostanziale della domanda e dell’effetto estintivo della capitalizzazione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione sistematica di delibera e statuto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione secondo buona fede

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha accolto il motivo di ultrapetizione perché il giudice d’appello aveva deciso oltre i limiti devoluti

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo accolto e nei primi motivi rigettati, ma non determinante rispetto alla ratio principale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione; per una parte dei motivi la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione e per il richiamo ai precedenti

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti ai fini dell’ammissibilità del motivo

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio

  • art. 1, comma 6, Statuto del Fondo

    invocato per escludere la solidarietà del Fondo, ma la censura non è stata decisiva

  • art. 1268 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla solidarietà e sull’assetto delle obbligazioni

  • art. 1285 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di obbligazione alternativa

  • art. 1230 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di novazione oggettiva

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’accettazione dell’una tantum

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla posizione di una ricorrente, senza rilievo decisivo

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla posizione di una ricorrente, senza rilievo decisivo

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla posizione di una ricorrente, senza rilievo decisivo

Massime di principio

  • Quando la domanda è fondata su un giudicato previdenziale e sulla pretesa di esatto adempimento, occorre distinguere con precisione tra il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e gli effetti estintivi eventualmente prodotti da successivi atti di capitalizzazione o pagamento una tantum.
  • L’adesione alla capitalizzazione di un trattamento pensionistico integrativo può determinare l’estinzione della prestazione periodica, precludendo la rivendicazione di ratei successivi, salvo che la domanda sia effettivamente riferita a una quota rimasta estranea alla capitalizzazione e ancora dovuta per specifico titolo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe fatti processuali o la posizione soggettiva di una parte richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; il rinvio generico agli atti di merito non soddisfa l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice di merito pronuncia oltre i limiti della devoluzione, incidendo su capi della decisione di primo grado non impugnati o su periodi non compresi nell’oggetto dell’appello.
  • In materia di rapporti pensionistici aziendali, il giudice deve identificare con rigore il petitum sostanziale: una domanda di differenze per un determinato periodo non può essere confusa con la pretesa di esecuzione di un diverso segmento del giudicato o con ratei di diversa natura.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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