Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a percepire l'indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 19 luglio 2010 al 31 dicembre 2011. Il Tribunale di Latina aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che l'autorizzazione regionale al beneficio potesse desumersi dai verbali di accordo tra Regione Lazio e organizzazioni sindacali e dalla successiva partecipazione della lavoratrice a percorsi formativi e alle proroghe del trattamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. e delle norme speciali sull'indennità in deroga, sostenendo di essere un mero ente erogatore privo di titolarità passiva e che il diritto presupponeva un provvedimento autorizzatorio regionale specifico, assente in atti; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo la necessità del litisconsorzio con la Regione Lazio, quale titolare del potere di autorizzazione; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la lavoratrice non avesse provato il decreto autorizzativo costitutivo e che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su elementi presuntivi irrilevanti, come gli accordi sindacali, i corsi di formazione e le proroghe del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, una volta intervenuta l'autorizzazione regionale alla mobilità in deroga, la posizione del lavoratore diviene di diritto soggettivo e la domanda può essere proposta contro l'INPS quale ente erogatore, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione, che ha già esaurito la propria funzione amministrativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la Corte territoriale aveva invece valutato le prove offerte dalla parte istante in modo logico e coerente, ritenendo dimostrati i presupposti della domanda attraverso verbali di accordo, attività formative e proroghe del trattamento, da cui inferire l'originaria autorizzazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della disciplina applicabile. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per negare che l'INPS fosse privo di legittimazione passiva nella fase successiva all'autorizzazione regionale.
È stata esclusa la necessità del litisconsorzio con la Regione nella fase di tutela del diritto soggettivo verso l'ente erogatore.
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti; non se valuta diversamente le prove offerte.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove e l'esito dell'istruzione.
art. 2, comma 138, L. 23 dicembre 2009, n. 191
Norma base per l'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2010, concessa sulla base di specifici accordi governativi e mediante decreto ministeriale.
art. 1, comma 30, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Norma base per la disciplina dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2011, con proroghe subordinate a specifici accordi governativi e decreto ministeriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametri formali invocati per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come unico possibile canale per censurare l'erroneo apprezzamento delle prove, ma nel caso non praticabile per il divieto di doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 2, comma 36, L. 22 dicembre 2008, n. 203
Richiamato nella ricostruzione normativa dei trattamenti in deroga.
art. 19, comma 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185
Richiamato nella ricostruzione normativa dei trattamenti in deroga.
D.I. 4 agosto 2010, n. 53731
Atto amministrativo richiamato nel ricorso tra le fonti rilevanti per la concessione della mobilità in deroga.
D.I. 24 ottobre 2011, n. 62514
Atto amministrativo richiamato nel ricorso tra le fonti rilevanti per la concessione della mobilità in deroga.
Massime di principio
- Per la mobilità in deroga, la fase amministrativa di individuazione dei destinatari e di autorizzazione al beneficio si distingue dalla fase successiva di attuazione del diritto verso l'ente erogatore: solo nella seconda fase la posizione dell'interessato assume natura di diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario.
- Una volta allegata e dedotta l'avvenuta autorizzazione regionale al trattamento in deroga, la domanda di pagamento può essere proposta nei confronti dell'INPS senza necessità di evocare in giudizio la Regione, che ha esaurito il proprio potere provvedimentale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri istruttori oltre i limiti di legge; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; se si contesta la persuasività delle prove e la ricostruzione del fatto, la censura riguarda il merito e non la regola di riparto dell'onere della prova.
- In presenza di una doppia conforme di merito, la censura sul vizio di motivazione è ulteriormente preclusa nei limiti di legge, e non può essere surrettiziamente proposta come violazione degli artt. 115 o 2697 c.c.
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