Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prorogati e rinnovati senza soluzione di continuità tra i lavoratori e la Provincia. Il Tribunale aveva ritenuto che tali rapporti fossero sostanzialmente subordinati e aveva condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha riformato in parte la decisione, ritenendo parzialmente prescritte le pretese retributive sulla base dell'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e non dalla cessazione dell'intera sequenza contrattuale. I ricorrenti hanno censurato: 1) la pretesa formazione di giudicato interno sul capo relativo alla prescrizione, sostenendo che l'appello non avesse investito tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato d'ufficio la decorrenza della prescrizione in rapporto considerato autonomo ma poi qualificato come subordinato; 3) l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla clausola contrattuale di recesso ad nutum contenuta nei co.co.co.; 4) la violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che, per i rapporti pubblici non assistiti da stabilità e reiterati senza soluzione di continuità, la prescrizione dovesse restare sospesa e decorrere solo dalla cessazione definitiva del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo, e inammissibile il terzo. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla prescrizione, osservando che la parte della motivazione richiamata dai ricorrenti costituiva un mero rafforzamento argomentativo e non una autonoma ratio decidendi. Ha inoltre ritenuto legittimo che la Corte d'appello rivalutasse la questione della prescrizione entro i limiti del devolutum, anche usando una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sul recesso ad nutum riguardava una questione interpretativa e non un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto anche quando il rapporto sia formalmente autonomo ma in fatto subordinato, poiché manca il metus che giustifica la sospensione della prescrizione nei rapporti privati non stabili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la presenza di un contrasto giurisprudenziale ritenuto meritevole di rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre in costanza di rapporto e non è sospesa per difetto di stabilità, anche nei rapporti formalmente autonomi ma sostanzialmente subordinati.
Richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità del motivo d'appello per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Richiamato solo come norma evocata nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria sul suo contenuto.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte d'appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se conferma o riforma la decisione sulla base di ragioni diverse, restando nel perimetro del petitum e della causa petendi.
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni interpretative.
Parametra il motivo di ricorso per violazione di legge, in particolare sulla prescrizione.
convertito dalla legge n. 134 del 2012
Richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che limita il vizio all'omesso esame di fatti storici decisivi.
conversione del d.l. n. 83 del 2012
Conferma la riforma del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il giudicato interno si forma solo sulle rationes decidendi autonome e indipendenti; non si forma quando la parte non impugnata costituisce soltanto un'argomentazione rafforzativa di una stessa decisione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di appello di confermare o riformare la decisione con una diversa ricostruzione giuridica dei fatti o con argomenti non coincidenti con quelli del primo giudice, purché resti nel perimetro di petitum e causa petendi.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non può essere denunciato per questioni, deduzioni o argomentazioni interpretative.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi decorrono normalmente in costanza di rapporto, perché non opera la sospensione della prescrizione fondata sul metus del lavoratore, essendo il sistema assistito da garanzie diverse rispetto al lavoro privato.
- La regola sulla sospensione della prescrizione elaborata per il lavoro privato stabile non si estende ai rapporti con la pubblica amministrazione, neppure quando siano formalmente qualificati come autonomi ma successivamente accertati come subordinati.
- Quando il rapporto è a termine o comunque privo di stabilità giuridica idonea a generare un metus tutelabile, la prescrizione dei crediti retributivi non resta sospesa fino alla cessazione del rapporto, ma decorre progressivamente dall'insorgenza dei singoli diritti.
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