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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14548/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice che, dopo il transito nei ruoli dell'INPS, aveva esercitato nel 1999 l'opzione per conservare il trattamento pensionistico dell'amministrazione di originaria appartenenza, ai sensi della normativa richiamata dalla Corte d'appello. Successivamente, maturata la pensione di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 2013, la stessa chiedeva in giudizio di essere iscritta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di ottenere la riliquidazione della pensione secondo i parametri di tale regime, con arretrati, interessi, rivalutazione e conguagli contributivi. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione della disciplina sull'opzione e per errata affermazione della sua irrevocabilità, sostenendo che la normativa sopravvenuta avesse abrogato il diritto di opzione e che non ricorressero i presupposti per considerarla irretrattabile, anche in rapporto ai termini previsti per la modifica dei provvedimenti pensionistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi esaminati congiuntamente, osservando che la Corte territoriale aveva accertato l'avvenuto esercizio, entro i termini, di una valida opzione per la conservazione del trattamento previdenziale originario, opzione prevista dalla normativa richiamata e qualificata come presentabile una sola volta e in modo irrevocabile. La successiva domanda di costituzione della posizione assicurativa presso il diverso fondo e di ricongiunzione contributiva è stata giudicata incompatibile con l'opzione già esercitata e con l'avvenuta cessazione dal servizio. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, L. n. 554/1988

    richiamato come base del diritto di opzione per il mantenimento del trattamento pensionistico dell'amministrazione di provenienza

  • art. 5, D.P.R. n. 104/1993

    indicato come norma attuativa della disciplina dell'opzione per la conservazione della posizione assicurativa originaria

  • art. 7, comma 2, D.P.R. n. 104/1993

    "la domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente"

    la Corte lo valorizza per affermare la irrevocabilità dell'opzione validamente esercitata

  • d.lgs. n. 80/1998

    ritenuto non avere abrogato, né espressamente né implicitamente, il diritto di opzione già previsto dalla disciplina previgente

  • art. 204 D.P.R. n. 1092/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la non ricorrenza delle ipotesi tassative di irretrattabilità, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 205 D.P.R. n. 1092/1973

    richiamato dalla ricorrente con riferimento ai termini per la modifica dei provvedimenti pensionistici, ritenuti non utili a superare l'effetto dell'opzione irrevocabile

  • art. 322, L. n. 322/1958

    invocato nella domanda amministrativa per la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che la domanda di opzione previdenziale possa essere presentata una sola volta ed irrevocabilmente, l'esercizio tempestivo della facoltà preclude la successiva modifica della scelta in favore di un diverso regime pensionistico.
  • La sopravvenienza di una disciplina normativa non determina, di per sé, l'abrogazione di un'opzione già prevista dalla normativa precedente, occorrendo una soppressione espressa o un'incompatibilità normativa effettiva e accertata.
  • La domanda successiva di costituzione della posizione assicurativa o di ricongiunzione contributiva è incompatibile con una precedente opzione irrevocabilmente esercitata per il mantenimento della posizione previdenziale originaria.
  • La comunicazione amministrativa rivolta ad altri lavoratori o ad altre situazioni non produce effetti esterni idonei a incidere su una posizione individuale già consolidata da un'opzione validamente esercitata.
  • In presenza di una questione nuova, la compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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