Cassazione Civile, Ordinanza n. 14545/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente aveva chiesto che, ai fini della ricostruzione della carriera e del correlato trattamento economico, fosse integralmente valutato il servizio svolto prima dell'immissione in ruolo, sostenendo di aver prestato servizio a tempo determinato dal 2000 al 2007. La Corte d'appello aveva però escluso dal computo sia il servizio svolto presso scuola paritaria, sia quello prestato nella scuola statale in assenza del prescritto titolo di studio, negando quindi la discriminazione dedotta ex clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In Cassazione il ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando il mancato ricorso alla compensazione delle spese per entrambi i gradi; con il secondo motivo ha denunciato ancora l'art. 92 c.p.c. e il D.M. n. 55/2014, assumendo che la liquidazione dei compensi fosse errata perché basata su un valore della controversia non corretto e su parametri non applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché si limitava a riproporre argomentazioni già svolte in appello, senza confutare le rationes decidendi della Corte territoriale, fondate sul consolidamento dell'orientamento contrario presso le Corti superiori, la Corte di giustizia UE e la Cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non ha dimostrato in modo adeguato il valore effettivo della causa; anzi, il valore indicato di euro 5.000 non risultava coerente con il petitum, più vicino a una controversia di valore indeterminabile, con conseguente correttezza della liquidazione effettuata secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulle spese è inammissibile se non confuta specificamente le ragioni poste a base della decisione impugnata; la compensazione delle spese non può essere imposta senza adeguata censura della motivazione della sentenza di merito.
La liquidazione dei compensi forensi è corretta se effettuata in coerenza con il valore effettivo della causa e con i parametri applicabili, qui ritenuti congrui ai valori medi per una controversia di valore indeterminabile.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La domanda di riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo è stata ritenuta infondata perché il servizio svolto in determinate condizioni non era valutabile ai fini della ricostruzione della carriera, escludendosi una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro la statuizione sulle spese è inammissibile se si limita a riproporre le difese di merito senza specificamente attaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese processuali richiede una critica mirata alla motivazione della decisione di merito e non può essere pretesa in via meramente assertiva.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della causa va individuato in modo coerente con il petitum sostanziale; se la controversia è di valore indeterminabile, è legittimo applicare i parametri previsti per tale fascia.
- La denuncia di errata applicazione dei parametri forensi è inammissibile se il ricorrente non dimostra l'erroneità del valore attribuito alla causa e non indica in modo puntuale quali parametri sarebbero stati violati.
- La mancata confutazione delle ragioni decisorie poste dalla corte di merito determina l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
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