Cassazione Civile, Ordinanza n. 14550/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un ente provinciale volta a ottenere il compenso incentivante asseritamente spettante per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa sui lavori pubblici richiamata nel ricorso. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che non fosse esclusa per principio di onnicomprensività della retribuzione, ma, dall'altro, che mancassero allegazioni e prova sia dell'effettiva attività svolta e delle procedure/progetti concretamente portati a compimento, sia dell'individuazione dei criteri di quantificazione del compenso tramite contrattazione collettiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 112, 115, 116, 210, 414, 416, 421, comma 2, 434, 437 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 18 L. 109/1994 e successive modificazioni, sostenendo che nei giudizi di merito erano stati allegati e documentati sia il compimento delle opere sia i regolamenti e le disposizioni interne da cui risultavano i criteri di attribuzione del compenso, e che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato solo la mancanza di criteri di contrattazione collettiva senza considerare il regolamento dell'amministrazione provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e assorbente, costituita dall'assenza di adeguata prova del compimento dei progetti asseritamente seguiti dal ricorrente come R.U.P.; le censure del ricorso, mirando a contestare la valutazione del materiale probatorio e a ottenere una rivalutazione dei fatti, erano quindi inammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata evocata dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però rilevato che le doglianze tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito.
artt. 112, 115, 116, 210, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c.
sono stati invocati dal ricorrente per contestare il modo in cui i giudici di merito avevano trattato allegazioni, prove e poteri istruttori; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sindacare la valutazione probatoria.
è stato richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha valorizzato la mancanza di prova sul fatto costitutivo del diritto azionato.
art. 18 L. 109/1994
è stato richiamato quale base normativa del compenso incentivante; la Corte ha preso atto che la Corte d'appello aveva escluso il diritto anche per difetto di prova sui presupposti fattuali e sui criteri di determinazione del compenso.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006
richiamato per individuare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento assunto a fondamento della pretesa economica.
art. 92 D.Lgs. n. 163/2006
richiamato dal ricorrente come ulteriore base regolativa degli incentivi per funzioni tecniche.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente nel meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come fonte di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, la censura che non investa utilmente una di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre, per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: l'apprezzamento dell'attendibilità, della concludenza e della idoneità dimostrativa del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
- Il diritto al compenso incentivante per attività tecnica presuppone che siano allegati e provati sia lo svolgimento concreto dell'attività o il compimento dei progetti, sia gli ulteriori presupposti normativi o regolamentari richiesti per la sua liquidazione.
- Se manca la prova del fatto costitutivo principale della pretesa, l'accertamento di eventuali criteri di quantificazione del compenso resta logicamente subordinato e non è idoneo, da solo, a superare il rigetto della domanda.
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