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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14560/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento di euro 250.000 assumendo che il decreto con cui era stato disposto il suo distacco presso altra amministrazione fosse affetto da falsità ideologica e quindi fonte di danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola coperta da giudicato; la Corte d'appello aveva confermato, osservando che un precedente giudicato di legittimità aveva già accertato la piena legittimità del provvedimento di distacco e che il giudicato copriva anche il deducibile, inclusa la questione della falsità ideologica. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi, violazione delle norme sul giudicato e sul litisconsorzio, contestazione dei limiti soggettivi del giudicato verso il Ministero, dedotta diversità tra azione di nullità/annullabilità e azione risarcitoria, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omesso esame della domanda di accertamento incidentale del reato di falsità ideologica e di fatti decisivi relativi al danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, perché non si confrontavano con entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la preclusione da giudicato esterno, che copriva il dedotto e il deducibile in relazione alla legittimità del provvedimento; dall'altro, la mancata censura delle ulteriori ragioni di rigetto della domanda risarcitoria, quali l'insussistenza del nesso causale, l'assenza di specifica allegazione e prova del danno e le ulteriori argomentazioni relative ai soggetti convenuti. Ha inoltre richiamato la disciplina dell'efficacia riflessa della sentenza verso il condebitore solidale e la regola dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di "doppia conforme". Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difesa rituale delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile sul medesimo oggetto e preclude la riproposizione di questioni già decidibili nel precedente giudizio

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, se i giudizi fossero stati identici, si sarebbe dovuta dichiarare litispendenza anziché giudicato

  • art. 295 c.p.c.

    citato in fatto per la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per contestare l'estensione soggettiva del giudicato e la posizione del Ministero

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento per falsità ideologica

  • art. 1425 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla invalidità dell'atto

  • art. 1427 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla invalidità dell'atto

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sul contratto all'atto unilaterale impugnato

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare vizi di motivazione/forma della sentenza impugnata

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa per il mancato esame della nullità

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità

  • art. 1422 c.c.

    richiamato per sostenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità

  • art. 99 c.p.c.

    invocato per dedurre il rispetto del principio dispositivo e della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo che valorizzava l'interpretazione del titolo e della domanda

  • art. 1223 c.c.

    richiamato ai fini della delimitazione del danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano a fondamento della domanda risarcitoria

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno da fatto illecito

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale

  • art. 185 c.p.

    richiamato in relazione al preteso fatto di reato di falsità ideologica posto a base della domanda risarcitoria

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    utilizzato per denunciare violazioni di legge

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    utilizzato per denunciare errores in procedendo

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1306 c.c.

    la sentenza tra creditore e uno dei debitori solidali non fa stato verso gli altri, salvo la facoltà di questi di giovarsene se la sentenza non è fondata su ragioni personali e se l'eccezione è tempestivamente sollevata

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione; l'omessa impugnazione di una sola ratio comporta l'inammissibilità o comunque rende irrilevanti le altre censure.
  • Il giudicato sostanziale copre non solo quanto effettivamente dedotto, ma anche tutto ciò che poteva essere dedotto come antecedente logico-giuridico necessario della decisione sul medesimo oggetto, con preclusione delle questioni di invalidità ulteriori rispetto a quelle già esaminate.
  • La qualificazione della domanda come azione di nullità non elide il giudicato formatosi sulla legittimità del medesimo atto quando la causa petendi e il bene della vita controverso coincidono, poiché il giudicato si estende anche all'insussistenza di altre cause di invalidità deducibili nel processo definito.
  • In presenza di obbligazione solidale, la sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori non fa automaticamente stato verso gli altri, ma questi possono avvalersene se non si tratta di ragioni personali e se l'eccezione è tempestivamente proposta.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in ipotesi di doppia conforme se non si dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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