Cassazione Civile, Ordinanza n. 14560/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento di euro 250.000 assumendo che il decreto con cui era stato disposto il suo distacco presso altra amministrazione fosse affetto da falsità ideologica e quindi fonte di danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola coperta da giudicato; la Corte d'appello aveva confermato, osservando che un precedente giudicato di legittimità aveva già accertato la piena legittimità del provvedimento di distacco e che il giudicato copriva anche il deducibile, inclusa la questione della falsità ideologica. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi, violazione delle norme sul giudicato e sul litisconsorzio, contestazione dei limiti soggettivi del giudicato verso il Ministero, dedotta diversità tra azione di nullità/annullabilità e azione risarcitoria, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omesso esame della domanda di accertamento incidentale del reato di falsità ideologica e di fatti decisivi relativi al danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, perché non si confrontavano con entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la preclusione da giudicato esterno, che copriva il dedotto e il deducibile in relazione alla legittimità del provvedimento; dall'altro, la mancata censura delle ulteriori ragioni di rigetto della domanda risarcitoria, quali l'insussistenza del nesso causale, l'assenza di specifica allegazione e prova del danno e le ulteriori argomentazioni relative ai soggetti convenuti. Ha inoltre richiamato la disciplina dell'efficacia riflessa della sentenza verso il condebitore solidale e la regola dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di "doppia conforme". Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difesa rituale delle intimate.
Norme richiamate
il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile sul medesimo oggetto e preclude la riproposizione di questioni già decidibili nel precedente giudizio
richiamato dal ricorrente per sostenere che, se i giudizi fossero stati identici, si sarebbe dovuta dichiarare litispendenza anziché giudicato
citato in fatto per la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo
invocato per contestare l'estensione soggettiva del giudicato e la posizione del Ministero
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento per falsità ideologica
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla invalidità dell'atto
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla invalidità dell'atto
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sul contratto all'atto unilaterale impugnato
invocato per denunciare vizi di motivazione/forma della sentenza impugnata
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa per il mancato esame della nullità
richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità
richiamato per sostenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità
invocato per dedurre il rispetto del principio dispositivo e della domanda
invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo che valorizzava l'interpretazione del titolo e della domanda
richiamato ai fini della delimitazione del danno risarcibile
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano a fondamento della domanda risarcitoria
richiamato per i criteri di liquidazione del danno da fatto illecito
richiamato per il danno non patrimoniale
richiamato in relazione al preteso fatto di reato di falsità ideologica posto a base della domanda risarcitoria
utilizzato per denunciare violazioni di legge
utilizzato per denunciare errores in procedendo
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
la sentenza tra creditore e uno dei debitori solidali non fa stato verso gli altri, salvo la facoltà di questi di giovarsene se la sentenza non è fondata su ragioni personali e se l'eccezione è tempestivamente sollevata
in caso di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione; l'omessa impugnazione di una sola ratio comporta l'inammissibilità o comunque rende irrilevanti le altre censure.
- Il giudicato sostanziale copre non solo quanto effettivamente dedotto, ma anche tutto ciò che poteva essere dedotto come antecedente logico-giuridico necessario della decisione sul medesimo oggetto, con preclusione delle questioni di invalidità ulteriori rispetto a quelle già esaminate.
- La qualificazione della domanda come azione di nullità non elide il giudicato formatosi sulla legittimità del medesimo atto quando la causa petendi e il bene della vita controverso coincidono, poiché il giudicato si estende anche all'insussistenza di altre cause di invalidità deducibili nel processo definito.
- In presenza di obbligazione solidale, la sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori non fa automaticamente stato verso gli altri, ma questi possono avvalersene se non si tratta di ragioni personali e se l'eccezione è tempestivamente proposta.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in ipotesi di doppia conforme se non si dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti accertamenti di fatto.
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