Cassazione Civile, Ordinanza n. 14564/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento a un dirigente di un incarico di Direttore Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, poi revocato dal Ministero dopo che la Corte dei conti non aveva registrato il decreto presidenziale di conferimento. Il dirigente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della revoca, la reintegrazione nell’incarico e il risarcimento dei danni. Dopo un primo giudizio di merito sfavorevole, la Cassazione aveva cassato con rinvio, affermando che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, la PA, prima di eseguire un contratto individuale di lavoro relativo a un incarico dirigenziale soggetto a controllo preventivo, deve rispettare i doveri di buona fede e correttezza, coinvolgere l’interessato nel procedimento e tutelare il suo legittimo affidamento, potendo altrimenti configurarsi un inadempimento contrattuale fonte di danno risarcibile. Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Salerno ha però nuovamente rigettato la domanda, ritenendo che mancasse un danno economicamente valutabile e un nesso causale tra la condotta della PA e il pregiudizio dedotto. Con il ricorso per cassazione si sono denunciati, in entrambi i motivi, la violazione dell’art. 384 c.p.c. e, nel secondo motivo, anche degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse rimesso in discussione questioni ormai coperte dal principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza rescindente, negando illegittimamente sia l’illiceità del comportamento della PA sia l’esistenza del legittimo affidamento del dirigente; inoltre si contestava il richiamo a un precedente ritenuto non pertinente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’Appello, pur avendo in motivazione ecceduto in parte i limiti del giudizio di rinvio rimettendo in discussione profili ormai coperti dal precedente principio di diritto, ha comunque deciso correttamente nel dispositivo, perché ha verificato il punto decisivo demandatole: l’assenza di allegazione e prova di un danno causalmente riconducibile all’inadempimento della PA. La Cassazione ha chiarito che il giudice del rinvio non poteva più negare l’inadempimento già accertato, ma poteva e doveva scrutinare il danno risarcibile, il quale, in una fattispecie di affidamento ingenerato su un contratto non validamente concluso, non coincide con le retribuzioni non percepite in esecuzione di quel contratto invalido, bensì solo con le conseguenze immediate e dirette dell’illecito, come spese sostenute o perdita di altre occasioni lavorative, da allegare e provare. Sono state compensate le spese di legittimità per gravi ed eccezionali ragioni; è stato inoltre dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico degli eredi del ricorrente.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto già presupposte dalla decisione rescindente; resta però libero di esaminare i punti non coperti dal giudicato di rinvio, come l’esistenza e la prova del danno.
È richiamato come fonte dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto, applicabili anche alla PA nell’impiego pubblico contrattualizzato.
È richiamato come base dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riflessi sulla condotta della pubblica amministrazione.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento giustificano l’applicazione dei doveri di buona fede e correttezza alla PA nei rapporti di lavoro contrattualizzati.
In caso di induzione dell’altra parte nell’incolpevole affidamento sulla validità del contratto, la responsabilità riguarda la violazione del dovere di informazione sulla causa di invalidità.
Il risarcimento è limitato alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento; non possono essere ricompresi i vantaggi che dipendono logicamente dall’invalidità del contratto stesso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il presupposto dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione: non può rimettere in discussione i presupposti logico-giuridici già definiti dalla decisione rescindente, salvo ius superveniens o declaratoria di illegittimità costituzionale.
- Quando la responsabilità della pubblica amministrazione deriva non dalla mancata esecuzione di un contratto valido, ma dalla lesione dell’affidamento ingenerato sulla sua validità, il danno risarcibile non coincide con le utilità economiche che sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto invalido.
- In una fattispecie di affidamento incolpevole su un contratto non validamente concluso, il danneggiato ha l’onere di allegare e provare le conseguenze immediate e dirette dell’illecito, tipicamente le spese sostenute e la perdita di altre occasioni di lavoro, non già il mancato guadagno corrispondente alle prestazioni contrattuali non eseguite.
- La violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della PA, in un rapporto di lavoro contrattualizzato, può fondare responsabilità risarcitoria, ma la liquidazione del danno resta subordinata alla prova del nesso causale tra condotta e pregiudizio concretamente allegato.
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