Sentenza n. 6060/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - della nota prot. GSE/P20250686224 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all’esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 1076451, denominato X3, di potenza pari a 848,93 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della Camillo Marcantonio S.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio, è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,133 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli; - della nota prot. GSE/P20240002869 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 13 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523013 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall’attività di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione della tariffa incentivante per presunto artato frazionamento di due impianti fotovoltaici, con riserva di conguaglio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui il GSE, all’esito di un procedimento di controllo mediante sopralluogo, ha ricondotto l’impianto fotovoltaico di potenza pari a 848,93 kW alla fascia tariffaria degli impianti compresi tra 1.000 e 5.000 kW, ritenendo che esso fosse parte di un più ampio impianto artificiosamente frazionato insieme a un secondo impianto di 838,64 kW, appartenente alla stessa società e collocato nella medesima area. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina del Quinto Conto Energia e del D.M. 23 giugno 2016; violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, errore sui presupposti, contraddittorietà, irrazionalità, ingiustizia manifesta e sviamento; erronea valorizzazione della contiguità catastale e della coincidenza di alcuni elementi delle pratiche autorizzative e incentivanti; rilevanza dell’assoluzione pronunciata in sede penale e degli accertamenti regionali favorevoli sulla regolarità autorizzativa e ambientale; inapplicabilità delle regole sul frazionamento contenute nei precedenti Conti Energia; insussistenza di un intento elusivo, poiché le richieste di connessione erano state presentate nel 2010, prima dell’entrata in vigore del Quinto Conto Energia e dell’entrata in esercizio dell’impianto nel 2013; violazione del legittimo affidamento e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, essendo il rapporto incentivante protratto da oltre un decennio; violazione della prescrizione ex art. 2946 c.c. Il GSE ha sostenuto che la verifica sulla spettanza della tariffa è distinta dagli accertamenti penali, autorizzativi e ambientali e che la rideterminazione costituiva esercizio del potere di controllo, non decadenza né autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il terzo motivo e annullato la rideterminazione tariffaria, respingendo gli altri motivi. Ha affermato che il divieto di artato frazionamento costituisce applicazione del generale divieto di abuso del diritto e opera anche in assenza di una specifica disposizione del singolo regime incentivante. Il GSE può quindi verificare, anche nell’ambito del Quinto Conto Energia, se più impianti formalmente distinti costituiscano in realtà un’unica iniziativa o impianti funzionalmente collegati, al fine di conseguire incentivi superiori a quelli spettanti. La regolarità dei titoli autorizzativi, l’assoluzione penale e l’assenza di violazioni ambientali non escludono tale accertamento, che riguarda la spettanza degli incentivi. La data delle richieste di connessione è soltanto un indizio; rileva in via sistematica la situazione esistente alla data di entrata in esercizio, quando devono risultare integrati i requisiti per l’accesso alla tariffa. Tuttavia, nel caso concreto, il GSE aveva valorizzato il frazionamento catastale intervenuto due anni e sette mesi prima dell’entrata in esercizio, l’identità del soggetto responsabile e la sincronia di alcune pratiche, senza accertare elementi strutturali o funzionali attuali — quali condivisione o contiguità di cabina di consegna, misuratore di scambio, POD o altri elementi di interconnessione — idonei a dimostrare l’unitarietà sostanziale degli impianti. Tali elementi, considerati insieme alla mera vicinanza di due impianti su particelle non più contigue, non costituivano un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti sull’artato frazionamento. Il TAR ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché la permanenza nel medesimo sistema incentivante con tariffa inferiore integra una rideterminazione e non una decadenza; ha ritenuto non attuale la questione della prescrizione, non essendo stata adottata una richiesta di restituzione ma soltanto formulata una riserva di conguaglio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Attribuisce al GSE i poteri di controllo sugli incentivi; il comma 3, secondo il TAR, riguarda decadenza o rigetto e non la rideterminazione tariffaria prevista dall’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014.
art. 11 D.M. 31 gennaio 2014
Consente, oltre al rigetto o alla decadenza nei casi previsti, la rideterminazione della tariffa quando l’incentivo debba essere ricondotto alla misura effettivamente spettante; tale rideterminazione non è soggetta, in generale, ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
D.M. 5 luglio 2012
Disciplina il Quinto Conto Energia; l’assenza di una specifica regola sulla contiguità catastale non esclude il potere del GSE di accertare un artato frazionamento quale condotta elusiva.
art. 5, comma 4, D.M. 5 luglio 2012
Conferma che la tariffa incentivante è riconosciuta in relazione all’entrata in esercizio dell’impianto, momento rispetto al quale devono essere integrati i requisiti di accesso.
D.M. 23 giugno 2016
Le disposizioni sull’artato frazionamento hanno funzione ricognitiva e non costitutiva del divieto, sicché il divieto opera anche al di fuori del relativo specifico ambito applicativo.
I relativi presupposti riguardano i provvedimenti di decadenza o rigetto, non la rideterminazione della tariffa all’interno del medesimo sistema incentivante.
La questione della prescrizione non è stata esaminata perché il provvedimento impugnato non conteneva una richiesta restitutoria, ma soltanto una riserva di conguaglio.
Richiamato quale codificazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio generale di fiducia reciproca, rilevante anche nei rapporti relativi all’erogazione di risorse pubbliche.
Massime di principio
- Il divieto di artato frazionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce applicazione del generale divieto di abuso del diritto e opera anche quando il regime incentivante applicabile non contenga una specifica disciplina sulla contiguità catastale o sul frazionamento.
- Il GSE può verificare, ai fini della corretta individuazione della tariffa incentivante, se più impianti formalmente distinti costituiscano in concreto un impianto unitario o impianti funzionalmente collegati, anche attraverso un complesso di indizi non tipizzato; le disposizioni settoriali che individuano alcuni indici dell’elusione hanno natura ricognitiva e non costitutiva del divieto.
- La mera identità del soggetto responsabile, la sincronia di alcune pratiche e la contiguità catastale storica, non più sussistente alla data di entrata in esercizio, non dimostrano da sole l’artato frazionamento quando manchi l’accertamento di elementi strutturali o funzionali attuali, quali la condivisione o contiguità di cabina di consegna, misuratore di scambio, POD o altri elementi di interconnessione.
- L’accertamento dei requisiti per l’accesso alla tariffa incentivante deve essere riferito, in via sistematica, alla data di entrata in esercizio dell’impianto; gli elementi anteriori possono essere valutati dal GSE soltanto nel quadro di un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti idoneo a dimostrare l’unitarietà sostanziale dell’iniziativa.
- Quando il rapporto incentivante permane all’interno dello stesso sistema, ma la tariffa viene ricondotta a una fascia inferiore in ragione della maggiore potenza complessiva accertata, si configura una rideterminazione e non una decadenza; non sono quindi, in generale, necessari i presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La regolarità del titolo autorizzativo, l’assoluzione penale e l’assenza di violazioni ambientali non impediscono al GSE di accertare autonomamente, ai fini dell’accesso agli incentivi, l’artato frazionamento, poiché si tratta di profili distinti: i primi riguardano autorizzazione e responsabilità penale o ambientale, il secondo la corretta spettanza della tariffa.
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