Cassazione Civile, Ordinanza n. 26880/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un notaio aveva impugnato un decreto ministeriale che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver tempestivamente segnalato all'UIF sei operazioni sospette, tutte consistite in compravendite immobiliari stipulate tra il 2013 e il 2015. Secondo l'amministrazione e i giudici di merito, nei rogiti risultava che il prezzo era stato pagato con modalità non meglio precisate e, per alcuni aspetti, in epoca anteriore di molti anni rispetto agli atti, circostanza ritenuta macroscopicamente anomala e idonea a far sorgere l'obbligo di segnalazione. Il Tribunale aveva ridotto la sanzione al 5% dell'importo, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione incidentale del Ministero e riportato la sanzione all'importo originario. Nel ricorso per cassazione il notaio deduceva: 1) violazione della normativa antiriciclaggio, sostenendo che le compravendite non presentassero caratteri di sospettosità e che l'obbligo di segnalazione fosse stato confuso con la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti; 2) erronea applicazione del regime sanzionatorio, perché avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione base di 3.000 euro prevista dal testo novellato, non ricorrendo violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime; 3) illegittima statuizione sulle spese di lite, sia perché conseguente all'asserita fondatezza del ricorso, sia perché la disciplina applicata alle spese a favore dell'amministrazione sarebbe stata, secondo il ricorrente, limitata alle controversie lavoristiche e previdenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta sorge quando, alla luce delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'operazione e delle circostanze note al professionista, vi siano motivi ragionevoli di sospetto, senza che sia necessario che il notaio abbia già acquisito indizi della provenienza del prezzo da specifici reati di riciclaggio. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come violazioni gravi e plurime, giustificando la sanzione più elevata entro il nuovo quadro edittale, nonché legittima la liquidazione delle spese in favore del Ministero secondo la disciplina richiamata dal decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
(ora art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017)
La segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il sospetto si desume dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione e da ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni svolte.
art. 35, comma 22, d.l. n. 223/2006
L'obbligo di dichiarare analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo al momento della cessione immobiliare è richiamato come indice oggettivo di anomalia se le modalità restano indeterminate o retrodatate in modo sospetto.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina antiriciclaggio, senza esito favorevole alla sua tesi.
Nel testo novellato prevede una sanzione base di euro 3.000 per l'omessa segnalazione, ma in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime consente una sanzione da euro 30.000 a euro 300.000.
art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231/2007
Costituiva il previgente regime sanzionatorio, con sanzione dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio, senza accoglimento.
Rende applicabile il regime sanzionatorio novellato dell'art. 58.
Le misure antiriciclaggio si fondano sulla collaborazione attiva dei soggetti obbligati, che devono predisporre sistemi e procedure di adeguata verifica, segnalazione, conservazione e controllo interno.
La sanzione va commisurata alla gravità del fatto concreto, considerando gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Per le pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti, nella liquidazione delle spese processuali si riconosce il compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%.
art. 65, comma 5, d.lgs. n. 231/2007
Prevede, in quanto compatibili, l'applicazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. anche nel procedimento in materia antiriciclaggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato come delitto presupposto rispetto alla tesi difensiva del ricorrente, ma la Corte afferma che la segnalazione non richiede la prova di specifici indizi di tale provenienza illecita.
Richiamato come delitto presupposto rispetto alla tesi difensiva del ricorrente, ma la Corte afferma che la segnalazione non richiede la prova di specifici indizi di tale provenienza illecita.
Direttiva (UE) 2024/1640
Richiamata dalla difesa del ricorrente, ma la Corte osserva che la disciplina interna è compatibile con il principio di proporzionalità e che la direttiva impone sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
Massime di principio
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti obbligati non presuppone la prova della provenienza illecita delle somme, ma nasce già in presenza di elementi oggettivi o soggettivi che, per le circostanze conosciute, rendano l'operazione anomala e sospetta.
- Nel settore antiriciclaggio il professionista deve effettuare una valutazione attiva e prudenziale del rischio, tenendo conto delle caratteristiche dell'operazione e del comportamento del cliente; in caso di anomalie, è opportuno conservare traccia dell'iter logico che ha condotto a escludere la segnalazione.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non si limita a verificare la motivazione dell'ordinanza, ma deve commisurare autonomamente la sanzione ai fatti concreti entro i limiti di legge, considerando la gravità complessiva della violazione.
- La qualificazione della violazione come grave, ripetuta, sistematica o plurima consente l'applicazione della fascia sanzionatoria più elevata, anche quando il regime successivo preveda una sanzione base più contenuta per le ipotesi non connotate da tali caratteristiche.
- La disciplina sulle spese in favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti può applicarsi, se compatibile, anche nei procedimenti in materia antiriciclaggio quando la norma speciale richiama espressamente l'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
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