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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25033/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La società ricorrente aveva erogato, nel primo trimestre del 2013 e in regime di accreditamento provvisorio, prestazioni di diagnostica di laboratorio in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale. L’azienda sanitaria aveva remunerato tali prestazioni applicando una decurtazione tariffaria che, secondo la società, era prevista soltanto per il triennio 2007-2009. La società aveva quindi chiesto il pagamento di euro 40.356,79, oltre accessori. L’azienda sanitaria aveva eccepito che la somma richiesta non rientrava nei limiti del tetto di spesa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo ostativo il superamento del tetto di spesa. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo assorbente la questione relativa al tetto di spesa e osservando che nessuna delle parti aveva prodotto in appello il contratto sottoscritto nel 2013, necessario per verificarne le clausole. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 347 e 115 c.p.c. Ha dedotto che il contratto era stato prodotto in primo grado all’interno del fascicolo informatico e che, nel processo civile telematico, non sussisteva un onere di estrarre e ridepositare in appello documenti già acquisiti al processo. Ha inoltre invocato i principi del giusto processo e dell’economia processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha richiamato il principio di non dispersione o acquisizione della prova, secondo cui il documento ritualmente prodotto in una fase o grado del processo, una volta acquisito alla causa, conserva la propria efficacia anche nei successivi gradi, indipendentemente dal supporto cartaceo o telematico e dalle successive scelte difensive della parte. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti in primo grado quando la parte interessata li richiami specificamente nei propri scritti difensivi, illustrando la rilevanza del loro contenuto rispetto alle domande, eccezioni o motivi di impugnazione. Nel caso concreto, la stessa Corte d’appello aveva dato atto dell’avvenuta produzione del contratto in primo grado; inoltre, l’appellante lo aveva espressamente richiamato nell’atto d’appello e aveva precisato che la propria produzione di primo grado era costituita da atti e documenti depositati telematicamente. La Corte d’appello, pertanto, non poteva rigettare il gravame per la mancata riproduzione materiale del contratto nel fascicolo d’appello senza esaminarne il contenuto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    La disciplina della trasmissione degli atti e dei documenti nel giudizio d’appello deve essere coordinata con il principio di acquisizione della prova; il documento già ritualmente prodotto in primo grado non perde efficacia per la sola mancata riproduzione materiale nel grado d’appello, se specificamente richiamato dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite al processo; il giudice d’appello deve considerare la documentazione già acquisita in primo grado quando la parte ne richiami specificamente la rilevanza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro processuale della denuncia di violazione delle norme sul procedimento e sulla valutazione delle prove.

  • art. 342 c.p.c.

    I limiti devolutivi dell’appello delimitano le questioni e i documenti che il giudice d’appello deve esaminare, senza però escludere i documenti già acquisiti in primo grado e specificamente richiamati nei motivi.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte e non riproposte si intendono rinunciate; il principio è richiamato nel coordinamento tra acquisizione documentale e limiti devolutivi dell’impugnazione.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Un documento già acquisito al processo non è nuovo ai fini del divieto di produzione in appello.

  • art. 372 c.p.c.

    Un documento già ritualmente prodotto nei precedenti gradi non è nuovo neppure rispetto al divieto di produzione nel giudizio di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta completato il procedimento di acquisizione processuale del documento, il fatto storico rappresentato si considera acquisito alla causa e non si pone nuovamente, rispetto a quel documento, il problema dell’onere della prova.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    Nel processo civile telematico la tenuta e conservazione del fascicolo informatico sono equiparate alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio cartaceo; ciò non elimina necessariamente la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte.

  • artt. 165 e 166 c.p.c.

    Sono richiamati nel quadro normativo relativo alla formazione e alla conservazione dei fascicoli processuali, anche dopo la digitalizzazione del processo.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina del fascicolo di parte e della produzione documentale.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Il rinvio alle modalità di produzione documentale previste dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c. si inserisce nella disciplina del processo telematico.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    È richiamato per le modalità di produzione dei documenti nel processo civile telematico.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La riforma è richiamata per evidenziare che il sistema del fascicolo informatico ha confermato la disciplina della tenuta e conservazione del fascicolo, senza rendere necessario superare la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Individua il contributo unificato dovuto per l’impugnazione, richiamato ai fini del possibile raddoppio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione quando il ricorso è accolto, sicché il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il documento ritualmente prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, una volta acquisito alla causa, non perde efficacia nei gradi successivi e non può essere considerato nuovo per il solo fatto di essere nuovamente allegato o richiamato successivamente.
  • Il principio di non dispersione o acquisizione della prova opera anche per i documenti depositati telematicamente e non dipende dal supporto informatico o cartaceo utilizzato.
  • Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado quando la parte interessata li richiami specificamente nell’atto d’appello o negli altri scritti difensivi, indicando la loro rilevanza rispetto ai motivi, alle domande o alle eccezioni riproposte.
  • La mancata riproduzione materiale in appello di un documento già acquisito in primo grado non giustifica il rigetto della domanda o del gravame quando il documento sia individuato e specificamente richiamato dalla parte; il giudice deve verificarne il contenuto e la portata dimostrativa.
  • Nel processo civile telematico la digitalizzazione del fascicolo non rende automaticamente irrilevanti le distinzioni codicistiche tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte, ma impone di valorizzare l’acquisizione processuale dei documenti e la possibilità per il giudice di ricostruirne la portata dimostrativa.
  • Il fatto storico rappresentato da un documento ritualmente acquisito si considera stabilmente entrato nel processo e la sua efficacia non dipende dalle successive scelte difensive della parte che lo aveva prodotto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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