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Ordinanza

Ordinanza n. 10019/2026 - Roma, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale 17 aprile 2018 n. 4233

Giustizia amministrativa202602318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4233/2018 limitatamente al pagamento delle spese di lite, degli accessori e delle spese successive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio 17 aprile 2018, n. 4233, che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a un decreto della Corte d’appello di Roma emesso ai sensi della legge n. 89/2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 250,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente quale difensore della parte privata e distrattario. Il Ministero aveva eseguito il giudicato relativo all’equa riparazione e agli interessi, ma, secondo il ricorrente, non aveva pagato le spese liquidate nella sentenza e le ulteriori spese funzionali ai giudizi, quantificate in € 74,40 per il rilascio di copie esecutive, € 18,06 per la notificazione della copia esecutiva ed € 2,58 per la notificazione della sentenza, oltre agli accessori e agli interessi richiesti ai sensi dell’art. 1284 c.c. e del d.lgs. n. 231/2002.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la pretesa di pagamento. Ha rilevato che l’art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 207/2024 ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 12-bis, prevedendo, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla legge e, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli già pendenti. Richiamando le ordinanze del Consiglio di Stato n. 6811/2025 e n. 6813/2025 e la propria giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto che la disciplina si applichi a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021, comprendendo ogni fase e grado, inclusi gli incidenti di esecuzione. Ha quindi disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e della speciale disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • sentenza TAR Lazio 17 aprile 2018, n. 4233

    Il giudicato della cui esecuzione è stata chiesta l’ottemperanza aveva imposto al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto della Corte d’appello e di pagare € 250,00 per spese di lite oltre accessori.

  • art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disciplina speciale sospende i giudizi di ottemperanza, comprese le fasi e i gradi successivi e gli incidenti di esecuzione, quando riguardano crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Prevede la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento e la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto rientranti nell’ambito temporale previsto.

  • art. 79 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della speciale causa di sospensione prevista dalla legge n. 207/2024.

  • art. 1284, commi 1 e 4, c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente per fondare la richiesta di interessi sulle somme dovute.

  • artt. 2, 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Norme richiamate dal ricorrente per chiedere gli interessi previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • La sospensione biennale prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 207/2024, si applica ai giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021.
  • La sospensione prevista dalla disciplina speciale sui crediti Pinto opera anche quando il giudizio di ottemperanza riguarda soltanto una fase successiva o un incidente di esecuzione concernente spese e accessori del giudizio, poiché la previsione legislativa comprende ogni fase e grado del giudizio.
  • In presenza della causa speciale di sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudice dell’ottemperanza deve sospendere il processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a., senza esaminare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie azionate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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