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Ordinanza

Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Graduatoria Nazionale per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina, resa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicata in data 8 gennaio 2026, limitatamente all’assegnazione della ricorrente presso la sede di Medicina – Polo Pontino dell’Università La Sapienza, in luogo della sua assegnazione all’Università del Piemonte Orientale, sedi di Novara ovvero di Alessandria; - del disciplinare di cui ai Punti 2, 3, 4 e 6 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115 del 22.12.2025, nonché al Punto 3 dell’Allegato 1 al D.M. n. 418 del 30.5.2025, in relazione all’art. 2, co.1, lett. b) del D.M. 418/ 2025.

Giustizia amministrativa202602746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale per l'ammissione al corso di laurea in Medicina pubblicata l'8 gennaio 2026, limitatamente all'assegnazione presso il Polo Pontino di Latina anziché presso una sede dell'Università del Piemonte Orientale, nonché le disposizioni ministeriali sui criteri di formazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'assegnazione alla sede di Latina, chiedendo l'assegnazione presso la sede di Novara o, in subordine, Alessandria, e ha contestato i criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025 in rapporto alla disciplina originaria del D.M. n. 418/2025 e al d.lgs. n. 71/2025. Dalla motivazione emergono censure riferite alla legittimità del nuovo sistema di graduatoria per fasce, all'attribuzione dei bonus di fascia, alla valorizzazione dei voti conseguiti e successivamente rifiutati, alla limitazione del recupero dei voti rifiutati e al regime di decadenza dall'immatricolazione. La ricorrente, avendo conseguito almeno 18/30 in due dei tre insegnamenti del semestre filtro, sosteneva che l'applicazione della disciplina sopravvenuta avesse determinato un'erronea collocazione e la mancata assegnazione alla sede prioritariamente indicata. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio un possibile profilo di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. La ricorrente ha dedotto di non aver potuto accedere alle graduatorie successive dalla propria area personale. È stata disposta un'istruttoria per verificare tale circostanza e la concreta possibilità, per i candidati già immatricolati in base alla graduatoria dell'8 gennaio, di conoscere la graduatoria definitiva del 28 gennaio.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata. Il Collegio ha ritenuto, in via sommaria, che le censure non presentassero una prognosi favorevole. Il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, articolato in sezioni e fasce con bonus differenziati, è stato ritenuto finalizzato a bilanciare l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano operato secondo le regole originarie. I candidati con tre sufficienze secondo la disciplina iniziale restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; la graduazione per fasce tiene conto della diversa distanza dal modello originario di accesso. La valorizzazione del voto rifiutato solo in caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami universitari e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il Collegio ha escluso, allo stato, una manifesta irragionevolezza o sproporzione, riconducendo le scelte ministeriali alla discrezionalità tecnica. Quanto alla ricorrente, l'inserimento nella graduatoria è dipeso proprio dalla disciplina sopravvenuta, poiché con le regole originarie non avrebbe avuto tre sufficienze; l'assegnazione a Latina è stata quindi ricondotta alla posizione conseguita in graduatoria e non a un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata l'assenza della prova di resistenza, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o l'eliminazione dei criteri contestati le avrebbe consentito di ottenere una posizione utile per Novara o Alessandria. Il regime di immatricolazione e decadenza è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di definire rapidamente le iscrizioni, in considerazione dell'avvio del percorso formativo. È stato altresì escluso il periculum in mora, poiché la ricorrente era già immatricolata al corso di Medicina presso una sede da lei indicata. Il Collegio ha però disposto un approfondimento istruttorio, a carico del Ministero, del Consorzio CINECA e delle università intimate, sulla possibilità di accesso alla graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 da parte dei candidati già immatricolati. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, con termini e modalità indicate in motivazione, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda cautelare è stata esaminata e rigettata per assenza di una prognosi favorevole e del periculum in mora.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, come il possibile profilo di improcedibilità derivante dall'omessa impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale regola di giudizio applicabile in caso di mancata ottemperanza agli incombenti istruttori richiesti.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo primario dell'accesso al corso, della formazione della graduatoria e dell'immatricolazione. L'art. 4, comma 5, rimette ai decreti ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni del semestre filtro; l'art. 6, comma 2, disciplina l'immatricolazione secondo l'ordine delle sedi indicate e la possibilità di assegnazione ad altre sedi in caso di indisponibilità.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Fornisce la base legislativa per la disciplina ministeriale della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    È stato ritenuto coerente con tale disposizione l'obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile indicata e la possibilità, per chi non abbia posti disponibili nelle sedi prescelte, di concorrere per i posti residui presso altre sedi.

  • D.M. n. 418/2025

    Disciplina originaria, secondo la quale l'accesso alla graduatoria nazionale presupponeva il conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115/2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento di candidati con almeno una valutazione positiva e introducendo sezioni, fasce e bonus differenziati; il Collegio ne ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema in sede cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema ministeriale di formazione della graduatoria può essere ritenuto non manifestamente irragionevole quando amplia la platea degli ammessi, ma ordina i candidati per fasce e bonus in modo da preservare la posizione di chi ha rispettato le regole originarie e da graduare progressivamente il beneficio derivante dalla disciplina sopravvenuta.
  • La scelta amministrativa di attribuire un diverso peso ai candidati in base al numero delle sufficienze conseguite e alle modalità con cui sono stati ottenuti o recuperati i voti rientra nella discrezionalità tecnica, salvo che risulti manifestamente illogica, sproporzionata o lesiva della par condicio.
  • La valorizzazione di una votazione precedentemente rifiutata può essere limitata ai casi stabiliti dalla disciplina ministeriale quando tale limitazione sia coerente con la natura degli esami universitari e con la regola secondo cui l'esito positivo dell'esame successivo sostituisce la precedente valutazione non accettata.
  • Chi contesta la graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando concretamente che l'eliminazione o la diversa applicazione dei criteri impugnati avrebbe determinato una posizione utile per ottenere la sede richiesta; la mera deduzione dell'illegittimità dei criteri non è sufficiente.
  • L'assenza di un danno grave e irreparabile può escludere il periculum in mora quando il candidato sia comunque immatricolato al corso di laurea oggetto della selezione, sebbene presso una sede indicata come meno preferita.
  • Quando il numero dei controinteressati inseriti in una graduatoria nazionale rende sommamente difficile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo modalità e termini il cui mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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