Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del parere negativo del 17.02.2026 dell'Asl di Salerno e del diniego definitivo del 04.03.2026 del Comune di San Marzano sul Sarno dell'istanza di trasferimento del punto prelievo esterno ubicato in San Marzano sul Sarno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo dell'ASL e diniego comunale sull'istanza di trasferimento di un punto prelievo esterno
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il parere negativo dell'ASL e il conseguente diniego del Comune relativi alla richiesta di trasferimento di un punto prelievo esterno, operativo e autorizzato all'erogazione di prestazioni in regime privatistico nel territorio del medesimo distretto sanitario. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione, l'illegittimità del diniego per eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avesse fondato il rigetto sulla mancanza dei requisiti di accreditabilità previsti dalla delibera del Direttore Generale n. 134 dell'11 febbraio 2014, sebbene tale accertamento fosse diverso da quello necessario per autorizzare il trasferimento. È stato inoltre valorizzato il fatto che l'autorizzazione all'esercizio non risultava essere stata oggetto di sospensione, decadenza, annullamento o revoca espressi. La ricorrente ha altresì dedotto un pregiudizio cautelare non esclusivamente patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte delle amministrazioni intimate, rinviando il prosieguo dell'esame alla successiva camera di consiglio. In ordine al fumus boni iuris, il Collegio ha ravvisato una parvenza di fondatezza dell'eccesso di potere. In particolare, il parere dell'ASL e il diniego comunale sembrano avere confuso i requisiti per l'accreditamento con quelli rilevanti per l'autorizzazione al trasferimento di un punto prelievo già operativo e autorizzato in regime privatistico. Il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui un punto prelievo può operare in regime puramente privatistico sulla base della sola autorizzazione, senza accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre ritenuto rilevante che l'autorizzazione all'esercizio non fosse mai stata espressamente sospesa, dichiarata decaduta, annullata o revocata, poiché la sospensione dell'attività non si verifica automaticamente, ma richiede un provvedimento espresso dell'autorità comunale. È stata altresì considerata la possibilità di trasferimento del punto prelievo esterno. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ravvisato poiché il pregiudizio prospettato non appariva meramente patrimoniale. La misura cautelare è stata concessa per consentire un riesame conforme alle osservazioni contenute nell'ordinanza, senza definire in via conclusiva il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda ai fini del riesame.
delibera del Direttore Generale n. 134 dell'11 febbraio 2014
Il diniego risultava fondato sulla ritenuta mancanza di requisiti di accreditabilità, ma il TAR ha rilevato in via sommaria la possibile erronea sovrapposizione tra requisiti di accreditamento e requisiti per l'autorizzazione al trasferimento.
DGRC n. 7301 del 31 dicembre 2001
dalla data di pubblicazione sul BURC della delibera della Giunta regionale n. 3958/2001 e fino alla data di rilascio dell’autorizzazione definitiva all’esercizio, sono provvisoriamente autorizzate all’esercizio le strutture già in attività, fatti salvi i casi di sospensione precedentemente descritti
La sospensione dell'attività per inosservanza degli adempimenti e dei termini relativi alla nuova autorizzazione non opera automaticamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento espresso dell'autorità comunale.
Massime di principio
- Per valutare il trasferimento di un punto prelievo esterno già operativo e autorizzato in regime privatistico, l'amministrazione non può fondare il diniego esclusivamente sulla mancanza dei requisiti di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale quando l'accertamento richiesto riguarda un diverso titolo autorizzatorio.
- Un punto prelievo può operare in regime esclusivamente privatistico sulla base della sola autorizzazione all'esercizio, senza necessità di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
- L'autorizzazione all'esercizio di un'attività sanitaria non può ritenersi sospesa, decaduta, annullata o revocata automaticamente in assenza di un espresso provvedimento dell'autorità competente, quando la disciplina applicabile richiede tale atto.
- Il punto prelievo esterno costituisce attività suscettibile di trasferimento, ove la disciplina regionale applicabile ne preveda la corrispondenza e il riscontro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3117/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →