Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1216/2017 pubblicata il 12/12/2017, emessa dalla Corte di Appello di Salerno, R.G.N. 192/2009 passata in giudicato, nella parte in cui condanna il Comune intimato a pagare le spese di lite nei confronti della ricorrente Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Salerno che condannava il Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Salerno, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Comune di Maiori al pagamento delle spese di lite. Nel fascicolo è stata depositata una diffida costituita da una PEC recante l'indice dei documenti che sarebbero stati notificati, tra i quali la sentenza in forma esecutiva. Tuttavia, non risultano depositate le ricevute di accettazione e di consegna della PEC, sicché manca la prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune. Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per l'inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile causa di inammissibilità derivante dalla mancata prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune intimato. L'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 impone alle amministrazioni e agli enti indicati di completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi aventi ad oggetto il pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, impedendo al creditore di procedere prima della scadenza. Il Collegio ha assegnato alla parte ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per controdedurre e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 17 novembre 2026, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice assegna alle parti un termine per il deposito di memorie qualora rilevi d'ufficio una questione.
La norma consente al giudice di segnalare una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa e di assegnare alla parte un termine per il contraddittorio scritto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto.
La notificazione del titolo esecutivo e la prova della sua ricezione sono presupposti per verificare il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; in mancanza di tale prova, il ricorso in ottemperanza può risultare inammissibile.
sentenza n. 1216/2017 della Corte di Appello di Salerno
Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato di cui è chiesta l'ottemperanza, limitatamente alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione soggetta all'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, il creditore deve fornire la prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; la mera indicazione della notificazione in un indice di documenti o in una PEC non dimostra la ricezione in assenza delle ricevute di accettazione e consegna.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per controdedurre prima di decidere.
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