Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausola del bando di concorso per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che stabilisce il limite anagrafico di 30 anni, nonché il conseguente impedimento alla presentazione telematica della domanda e l’esclusione implicita dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la clausola del bando che richiede di non aver compiuto il trentesimo anno di età, prevedendo specifiche deroghe per il servizio militare prestato, per gli appartenenti alla Polizia di Stato e, con limite elevato a 35 anni, per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno. Hanno inoltre impugnato la disposizione che impone la presentazione esclusivamente telematica della domanda, nella parte in cui impedirebbe loro di partecipare per mancanza del requisito anagrafico, nonché il provvedimento implicito di esclusione e gli atti connessi. Il giudizio cautelare ha riguardato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora con riferimento alla possibilità di partecipare alla procedura concorsuale nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale e ha ammesso i ricorrenti con riserva alla procedura concorsuale. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris alla luce di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dei ricorrenti a partecipare alla procedura nelle more della definizione del giudizio, non risultando un contrapposto interesse pubblico di consistenza tale da giustificarne il sacrificio. L’ammissione è quindi interinale e non anticipa la decisione sulla legittimità definitiva della clausola del bando. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell’efficacia
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale; ricorrendo fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può adottare una misura interinale, nel caso concreto consistente nell’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- In presenza di un adeguato fumus boni iuris sulla legittimità di una clausola di bando che incide sull’accesso a una procedura concorsuale, il giudice amministrativo può ammettere cautelarmente il candidato con riserva, senza definire in via definitiva la controversia.
- Nel giudizio cautelare relativo all’esclusione da un concorso, l’interesse del candidato a partecipare alla procedura nelle more della decisione di merito può prevalere sull’interesse pubblico alla conservazione dell’esclusione quando non sia dimostrato un interesse pubblico contrapposto di consistenza tale da giustificarne il sacrificio.
- La misura cautelare di ammissione con riserva consente la partecipazione interinale alla procedura concorsuale e resta subordinata alla successiva decisione sulla legittimità dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
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