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Ordinanza

Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, -della graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 08/01/2026, nella parte in cui riconosce alle odierne ricorrenti, rispettivamente, il punteggio di 120,30 (pos. n°17729) e 120,40 (pos. n°17520); - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; ove occorra e per quanto di ragione, -del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454, recante “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026”, e dei relativi allegati; - del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, recante “Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali” e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi delle ricorrenti; - del verbale di nomina della Commissione, non conosciuto; - di tutti i verbali delle prove di concorso su sede locale; - degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie; - dell'operato dell'amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti e verbali relativi all'operato della Commissione esaminatrice del concorso; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026; - dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026 delle Università in epigrafe; - delle prove di ammissione consistenti nei questionari erogati tramite la piattaforma informatica CINECA; - degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale le ricorrenti hanno espletato la prova di concorso; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti; e per l'accertamento del diritto delle odierne ricorrenti, ad essere risarcite in forma specifica – ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università degli studi L. Vanvitelli o presso altro Ateneo tra quelli indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione;

Giustizia amministrativa202603231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, unitamente agli atti della procedura selettiva e alla disciplina ministeriale di formazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale, nella parte in cui attribuiva loro i punteggi di 120,30 e 120,40, nonché gli atti presupposti e connessi della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia. Hanno chiesto, in via cautelare, l'annullamento degli atti e l'ammissione in sovrannumero, anche quale forma di risarcimento in forma specifica. Le censure riguardavano il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, ritenuto lesivo della parità di trattamento, dell'affidamento e della par condicio; la violazione del principio di anonimato nella gestione delle etichette e dei codici identificativi degli elaborati; ulteriori irregolarità nello svolgimento delle prove; la pretesa necessità di arrotondare i voti di 17,8 e 17,6 a 18; nonché la mancata ammissione al corso prescelto. Il giudice ha inoltre rilevato, senza definirlo in questa fase, un possibile profilo preliminare di procedibilità per la mancata impugnazione della distinta graduatoria del 28 gennaio 2026 relativa all'accesso al corso di Medicina e Chirurgia.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di una prognosi favorevole sulle censure. Il TAR ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema del d.m. n. 1115/2025, che consente l'inclusione in graduatoria anche a chi abbia conseguito almeno una sufficienza, valorizzando voti precedentemente rifiutati secondo fasce e penalizzazioni progressive. Tale sistema mantiene la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e tutela il loro affidamento, ordinando gli altri candidati in base alla maggiore o minore distanza dalle condizioni originarie di accesso. Il mutamento successivo ha inciso soltanto sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, non sulle modalità di svolgimento delle prove, sui programmi o sui criteri di valutazione comuni a tutti i candidati. Per una ricorrente risultava comunque un punteggio utile all'ammissione al secondo semestre presso un ateneo indicato, mentre l'altra non aveva raggiunto una posizione utile per avere conseguito una sola sufficienza non utile nei due appelli. La censura sull'anonimato è stata ritenuta fondata su una sequenza ipotetica e non dimostrata: gli elaborati erano raccolti in contenitori sigillati, corretti informatizzatamente dal CINECA e associati all'identità dei candidati solo dopo la correzione, senza individuazione di una fase nella quale un'eventuale conoscenza dei codici potesse alterare il risultato. Le ulteriori irregolarità sono state ritenute generiche. È stata respinta anche la richiesta di arrotondamento, perché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 rileva per la carriera dello studente e non per il superamento dell'esame o la formazione della graduatoria; l'arrotondamento generalizzato comprometterebbe inoltre la graduazione dei punteggi. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, con specifici adempimenti e termini, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico delle ricorrenti in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sufficiente per concedere la misura.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalle ricorrenti quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica mediante ammissione in sovrannumero; la misura non è stata concessa nella fase cautelare.

  • art. 2058 c.c.

    Invocato insieme all'art. 30 c.p.a. per ottenere la reintegrazione in forma specifica; la domanda cautelare è stata rigettata.

  • d.lgs. n. 71/2025, art. 4, comma 5

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.m. n. 1115/2025

    Introduce il meccanismo di ampliamento e ordinamento della graduatoria, consentendo l'inclusione di candidati con almeno una sufficienza e il recupero di votazioni rifiutate secondo fasce e penalizzazioni; il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e compatibile con affidamento e parità di trattamento.

  • d.m. n. 418/2025, art. 6, comma 3

    Prevede l'arrotondamento rilevante ai fini della valutazione della carriera dello studente, ma non consente l'arrotondamento dei voti ai fini del superamento dell'esame o della formazione della graduatoria.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato può determinare l'illegittimità della procedura; non è sufficiente una mera irregolarità formale.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notifica ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia oggettivamente sommamente difficile, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari e modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, una modifica successiva delle regole di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con affidamento, parità di trattamento e imparzialità quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi o sui criteri di valutazione, ma disciplina soltanto la valorizzazione dei risultati, mantenendo comunque la preferenza dei candidati conformi alle condizioni originarie e graduando progressivamente gli altri in base alla distanza da tali condizioni.
  • È non manifestamente irragionevole un sistema che ammetta in graduatoria candidati non pienamente conformi alle condizioni originarie, purché li collochi in fasce ordinate secondo il grado di deroga beneficiato e assicuri che i candidati pienamente conformi alle regole iniziali non siano sopravanzati da chi, secondo quelle regole, non avrebbe superato la selezione.
  • La limitazione del recupero di un voto rifiutato al caso in cui il secondo appello abbia avuto esito non utile può essere coerente con la natura delle prove quali esami di profitto: il voto positivo del secondo appello sostituisce quello precedentemente conseguito e non accettato, secondo la logica ordinaria degli esami universitari.
  • La violazione del principio di anonimato di una procedura selettiva rileva ai fini dell'illegittimità soltanto quando sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una ricostruzione meramente ipotetica, non collegata a una fase nella quale la conoscenza dell'identità possa alterare il risultato, non è sufficiente.
  • Un arrotondamento previsto dalla disciplina concorsuale per la valutazione della carriera dello studente non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in voto sufficiente né per modificare i punteggi rilevanti ai fini della graduatoria, salvo espressa previsione della lex specialis.
  • Quando i controinteressati di una graduatoria nazionale sono estremamente numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; la pubblicazione deve però indicare o rendere disponibile l'elenco nominativo dei destinatari e il testo degli atti processuali, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

Testo integrale

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