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Ordinanza

Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1293/2024 (n. RG 1256/2024), emessa in data 10.12.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento del 9.10.2025;

Giustizia amministrativa202501838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, dichiarata passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Benevento, deducendo implicitamente l'inottemperanza dell'amministrazione scolastica agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Collegio ha rilevato d'ufficio due profili di possibile inammissibilità. In primo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 3, 47, comma 1, 112, comma 2, lettera c), e 113, comma 2, c.p.a., il ricorso potrebbe essere stato proposto dinanzi alla sezione staccata di Salerno anziché dinanzi alla sede di Napoli del TAR Campania, poiché la sentenza del Tribunale di Benevento proviene da un ufficio giudiziario situato nella circoscrizione riferibile alla sede di Napoli. In secondo luogo, il nominativo e il codice fiscale della ricorrente indicati nel giudizio di ottemperanza non corrispondono a quelli della parte che aveva agito nel giudizio civile. Inoltre, tra gli allegati risulta una diversa sentenza del Tribunale di Avellino, relativa a una diversa controversia, rispetto alla sentenza del Tribunale di Benevento della quale si chiede l'esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sull'ammissibilità del ricorso. Ha rilevato d'ufficio i dubbi relativi alla competenza funzionale della sede giudiziaria adita e alla mancata corrispondenza tra la parte del giudizio di ottemperanza, la parte del giudizio civile e la sentenza allegata. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla parte ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria sulla questione di inammissibilità e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, disponendo le comunicazioni di rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce natura funzionalmente inderogabile alla competenza del TAR nelle materie indicate dalla disposizione, tra cui il giudizio di ottemperanza.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per affermare che la competenza funzionale rileva anche nella ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Individua tra le decisioni suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, individua come giudice competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza; la relativa competenza ha natura funzionale e inderogabile e rileva anche nei rapporti tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza deve essere verificata la corrispondenza tra la parte che agisce, la parte del giudizio definito con il titolo esecutivo e la sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione; la produzione di una sentenza diversa da quella indicata nel ricorso può fondare un dubbio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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