Cassazione Civile, Ordinanza n. 00382/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada contestata a un autoveicolo in sosta senza esposizione del titolo di pagamento. Il Prefetto di Napoli aveva emesso ordinanza ingiunzione di pagamento di euro 52, oltre spese, e l'opposizione era stata poi convalidata dal giudice di pace per mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza senza legittimo impedimento. In appello il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame. Con il ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) nullità della sentenza e falsa applicazione di legge per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l'appello invece di esaminare il merito, contestando la convalida dell'ordinanza ingiunzione; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa considerazione del motivo di appello relativo all'onere della prova gravante sulla pubblica amministrazione; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla dedotta carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto il verbale e l'ordinanza ingiunzione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e, per il primo, anche manifestamente infondato: il ricorso di cassazione era formulato in modo generico, cumulando vizi diversi senza individuare con precisione la censura; inoltre l'appello contro l'ordinanza di convalida doveva investire la legittimità della convalida stessa, indicando un legittimo impedimento, il mancato deposito della documentazione prevista o l'idoneità della documentazione in atti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento, e non poteva limitarsi a riproporre integralmente i motivi originari di opposizione come se si trattasse di omessa pronuncia. I motivi secondo e terzo non coglievano poi la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla struttura speciale del giudizio di convalida.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto tutte le censure inammissibili per difetto di specificità e, in parte, manifestamente infondate, confermando l'impostazione del Tribunale di Napoli secondo cui l'appello contro l'ordinanza di convalida doveva misurarsi con i presupposti della convalida stessa e non poteva consistere nella mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado. Non sono state liquidate spese nei confronti dell'intimato, che non ha svolto difese. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento di euro 700 in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere incanalato in motivi specifici e tassativi, corrispondenti alle categorie del vizio dedotto; non è consentito cumulare in modo indistinto più paradigmi di impugnazione.
Richiamato dal ricorrente come parametro dell'impugnazione, ma la Corte ribadisce che l'appello deve essere costruito in modo specifico sulla decisione impugnata.
Nel giudizio di appello avverso l'ordinanza di convalida il gravame deve censurare specificamente i presupposti della convalida e non riprodurre genericamente i motivi originari di opposizione.
comma 8; comma 10, lett. b
La convalida dell'ordinanza ingiunzione in caso di mancata comparizione dell'opponente si fonda sulla mancanza di legittimo impedimento, salvo che l'illegittimità risulti dalla documentazione prodotta o manchi il deposito degli atti dell'accertamento; l'impugnazione deve confrontarsi con questi specifici presupposti.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di motivazione, ma la Corte ribadisce che la motivazione dell'ordinanza di convalida è sufficiente se dà conto della valutazione della documentazione rilevante.
La censura di omessa pronuncia non è ammissibile se il giudice d'appello ha deciso su una ratio diversa e preliminare, centrata sui presupposti della convalida.
Richiamato dal ricorrente, ma non incide sul principio secondo cui il giudizio di appello deve investire la corretta ratio decidendi della sentenza impugnata.
La doglianza sull'onere della prova è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito e con la struttura del giudizio di convalida.
Richiamato in relazione all'asserita incompatibilità del consigliere relatore, esclusa sulla base delle Sezioni Unite.
Richiamato in tema di incompatibilità del giudice, ma ritenuto non ostativo alla partecipazione del consigliere delegato al collegio.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
terzo comma, ultima parte
La decisione conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
Norma sul rito camerale seguito per la decisione del ricorso dopo richiesta di trattazione a seguito della proposta del consigliere.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
artt. 7 commi 1, lett. f) e 15
Costituiscono la base normativa della violazione amministrativa contestata relativa alla sosta del veicolo senza esposizione del titolo di pagamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riconducibili con precisione a una delle categorie dell'art. 360 c.p.c.; è inammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto censure di violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatti.
- L'appello avverso l'ordinanza di convalida emessa per mancata comparizione dell'opponente non può limitarsi a riprodurre i motivi dell'opposizione originaria: deve contestare la legittimità della convalida indicando, alternativamente, il legittimo impedimento, il mancato deposito degli atti richiesti dalla legge o l'idoneità della documentazione a dimostrare l'illegittimità del provvedimento.
- La doglianza di omessa pronuncia è inidonea quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e preliminare diversa da quella assunta dal ricorrente.
- Nel giudizio di convalida ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 la motivazione è sufficiente se il giudice dà conto della valutazione della documentazione rilevante, senza necessità di esaminare singolarmente ogni censura contro il provvedimento amministrativo.
- La censura relativa all'onere della prova o ai vizi del verbale di accertamento è inammissibile se non si confronta con la specifica struttura del giudizio di convalida e con la ratio decidendi della sentenza di merito.
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