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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12833/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dirigente di primo grado dal 1993, deduceva che dal 24 aprile 2008 le erano stati ridotti i compiti a quelli di responsabile della rete commerciale e degli ispettorati sinistri di due sedi. La datrice le aveva intimato il licenziamento per giusta causa il 22 (30) maggio 2009 e, dopo essere stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del 29 marzo 2010, era divenuta parte di una procedura concorsuale. La lavoratrice aveva chiesto al giudice del lavoro l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e il riconoscimento di pretese economiche per complessivi Euro 478.580,34, comprendenti indennità di preavviso e indennità supplementare previste dagli artt. 31 e 37 del CCNL dirigenti delle imprese assicuratrici del 2007, oltre al risarcimento dei danni alla salute e morali. Le pretese patrimoniali erano state insinuate allo stato passivo. Il Tribunale aveva dichiarato decaduta la lavoratrice dall’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966, ritenendola tuttavia esente da colpa per la condotta contestata e respingendo la domanda risarcitoria riconvenzionale della società; aveva inoltre revocato il decreto ingiuntivo opposto dalla società, relativo alle pretese patrimoniali della lavoratrice. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 maggio 2017, aveva riformato la decisione dichiarando improseguibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, perché strumentale al riconoscimento di crediti patrimoniali da far valere in via esclusiva nella procedura concorsuale; aveva altresì ritenuto inammissibile per difetto di interesse la domanda di accertamento, inopponibile alla procedura. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 249, della L. n. 604 del 1966, art. 6, della L. n. 300 del 1970, art. 18, e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 6 CEDU, sostenendo che l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento spettasse al giudice del lavoro perché privo di contenuto patrimoniale e volto anche a tutelare la sua onorabilità professionale. Con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla formula del dispositivo «conferma nel resto», che a suo avviso avrebbe confermato la statuizione di primo grado sulla decadenza dall’impugnazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto ammissibile ma infondato: la Corte ha ribadito che al giudice del lavoro spettano le controversie sullo status del lavoratore e sulla regolare costituzione, vigenza e cessazione del rapporto, mentre al giudice concorsuale spettano l’accertamento e la qualificazione dei crediti lavorativi ai fini dell’ammissione al passivo. L’accertamento relativo al licenziamento può restare nella cognizione del giudice del lavoro solo quando abbia un interesse autonomo rispetto alla partecipazione al concorso; nel caso concreto la domanda era stata qualificata dal giudice di merito come strumentale alle pretese patrimoniali, già insinuate al passivo, e la prospettata tutela dell’onorabilità professionale non corrispondeva alle richieste effettivamente formulate, consistenti in emolumenti e risarcimenti pecuniari. La Corte ha inoltre chiarito che l’argomento sull’inammissibilità per difetto di interesse era un completamento motivazionale, non un’autonoma ratio decidendi. Il secondo motivo è stato rigettato: la sentenza d’appello era motivata e non presentava contraddizioni irriducibili; la formula «conferma nel resto» riguardava la compensazione integrale delle spese di primo grado, non la statuizione sulla decadenza. La lavoratrice è stata condannata a rifondere alla società Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 252 e 254

    La sua efficacia è, come parimenti noto, esclusivamente endoconcorsuale, a norma della L. Fall., art. 96, u.c..

    La disciplina della liquidazione coatta amministrativa assicurativa, attraverso il richiamo alle regole concorsuali, comporta l’accertamento esclusivo in sede concorsuale dei crediti destinati alla partecipazione al passivo.

  • L. Fall., art. 52, comma 1

    Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (L. Fall., art. 52, comma 1), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni della L. Fall., artt. 92 e segg. (L. Fall., art. 52, comma 1 e art. 111 bis, comma 1); e pari esclusività di accertamento concorsuale vige, con gli opportuni adattamenti, per la liquidazione coatta amministrativa in linea generale (in virtù del richiamo della L. Fall., artt. 207 – 209), cui è conforme la disciplina della liquidazione coatta amministrativa in materia di assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 252,254), settore di appartenenza dell’odierna società in procedura.

    L’apertura del concorso determina la riserva al giudice concorsuale dell’accertamento di ogni credito per l’ammissione al passivo; la medesima regola opera, con gli adattamenti pertinenti, nella liquidazione coatta amministrativa.

  • L. Fall., artt. 92 e seguenti

    Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (L. Fall., art. 52, comma 1), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni della L. Fall., artt. 92 e segg. (L. Fall., art. 52, comma 1 e art. 111 bis, comma 1); e pari esclusività di accertamento concorsuale vige, con gli opportuni adattamenti, per la liquidazione coatta amministrativa in linea generale (in virtù del richiamo della L. Fall., artt. 207 – 209), cui è conforme la disciplina della liquidazione coatta amministrativa in materia di assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 252,254), settore di appartenenza dell’odierna società in procedura.

    I crediti, inclusi quelli privilegiati o prededucibili, devono essere accertati secondo il procedimento di verifica dello stato passivo quando si intenda partecipare al concorso.

  • L. Fall., art. 96, ultimo comma

    La sua efficacia è, come parimenti noto, esclusivamente endoconcorsuale, a norma della L. Fall., art. 96, u.c..

    L’accertamento del credito compiuto in sede concorsuale ha efficacia limitata al concorso, salvo i limitati effetti extraconcorsuali indicati dalla disciplina.

  • art. 634 c.p.c.

    Il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall’art. 634 c.p.c. (L. Fall., art. 120, u.c.), ossia ai fini dell’ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.).

    Il provvedimento di ammissione al passivo può valere fuori dal concorso come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, ma non equivale a un accertamento pieno del credito con efficacia generale.

  • art. 641 c.p.c.

    Il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall’art. 634 c.p.c. (L. Fall., art. 120, u.c.), ossia ai fini dell’ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.).

    La prova scritta derivante dall’ammissione al passivo può essere utilizzata ai fini dell’ottenimento di una pronuncia ingiuntiva secondo la disciplina processuale richiamata.

  • L. Fall., art. 120, ultimo comma

    Il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall’art. 634 c.p.c. (L. Fall., art. 120, u.c.), ossia ai fini dell’ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.).

    Fuori dalla procedura, il provvedimento di ammissione al passivo produce il limitato effetto di prova scritta utile per il procedimento monitorio.

  • artt. 4, 35, 36 e 37 Cost.

    Sicchè, al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4,35,36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità.

    La tutela dello status lavorativo, compresi la regolare instaurazione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto e la sua qualificazione, appartiene alla cognizione del giudice del lavoro.

  • L. n. 604 del 1966, art. 6

    La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 maggio 2017, aveva riformato la decisione dichiarando improseguibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, perché strumentale al riconoscimento di crediti patrimoniali da far valere in via esclusiva nella procedura concorsuale; aveva altresì ritenuto inammissibile per difetto di interesse la domanda di accertamento, inopponibile alla procedura.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso con riguardo alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento; la Cassazione non decide nuovamente tale questione, chiarendo che la formula «conferma nel resto» della sentenza d’appello riguardava le spese.

  • L. n. 300 del 1970, art. 18

    La disposizione è indicata nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non fonda su di essa la decisione né ne enuncia una specifica interpretazione.

    Norma richiamata dalla ricorrente, senza applicazione o interpretazione autonoma da parte della Corte.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La disposizione è indicata nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non fonda su di essa la decisione né ne enuncia una specifica interpretazione.

    Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente; la decisione non ne ricava una distinta regola interpretativa.

  • art. 6 CEDU

    La disposizione è indicata nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non fonda su di essa la decisione né ne enuncia una specifica interpretazione.

    Parametro convenzionale invocato dalla ricorrente, senza una specifica applicazione o interpretazione nella decisione.

  • art. 378 c.p.c.

    entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata soltanto per descrivere il deposito delle memorie e non fonda la ratio decidendi.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie con una procedura concorsuale aperta a carico del datore, al giudice del lavoro spettano le domande che tutelano autonomamente lo status del lavoratore e la regolare costituzione, vigenza o cessazione del rapporto; al giudice concorsuale spettano l’accertamento e la qualificazione dei crediti lavorativi destinati alla partecipazione al passivo.
  • La domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento resta nella cognizione del giudice del lavoro se persegue un interesse autonomo relativo alla posizione lavorativa; se è funzionale soltanto al riconoscimento di crediti patrimoniali da insinuare al passivo, è attratta nella cognizione esclusiva del giudice concorsuale.
  • La qualificazione della domanda in base a causa petendi e petitum compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei limiti della congruità della motivazione che la sorregge.
  • L’accertamento compiuto in sede di verifica del passivo riguarda il diritto alla partecipazione al concorso, non l’accertamento pieno del credito; la sua efficacia è pertanto, in linea generale, endoconcorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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