Cassazione Civile, Sentenza n. 12834/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto al Tribunale di Taranto la declaratoria di nullità del licenziamento comunicato dall’INAIL con lettera del 16 gennaio 2012, la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni omesse e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 18/2018 pubblicata il 28 febbraio 2018, aveva rigettato l’appello, confermando la decisione. In cassazione la lavoratrice ha prospettato sei motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo. L’INAIL ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato via PEC il 28 settembre 2018, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare dell’INAIL e dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 28 settembre 2018, oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta il 28 febbraio 2018. Ha precisato che l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai giudizi di cassazione. Non ha quindi esaminato i sei motivi di ricorso. Ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione.
L’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini opera anche nel giudizio di cassazione; il termine semestrale per impugnare non è quindi sospeso per il periodo feriale.
Il ricorso per cassazione è stato notificato all’INAIL, a mezzo PEC il 28 settembre 2018, e dunque oltre il termine di sei mesi previsto per l’impugnazione
Il ricorso per cassazione è soggetto al termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso notificato il 28 settembre 2018 rispetto alla pubblicazione del 28 febbraio 2018 è tardivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La parte soccombente è condannata a rifondere le spese di giudizio.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al giudizio di cassazione; il termine di impugnazione decorre pertanto senza sospensione feriale.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata è inammissibile.
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