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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12880/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

Il professionista, iscritto a Inarcassa, è deceduto il 14 aprile 2005 prima di avere maturato i requisiti per la pensione. I suoi eredi hanno chiesto alla Cassa la restituzione di Euro 8.222,88 di contributi. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 221/2014 depositata il 13 febbraio 2014, l’ha invece respinta, ritenendo applicabile la modifica statutaria approvata il 22 luglio 2005 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2005, che aveva eliminato la restituzione dei contributi e introdotto una prestazione previdenziale contributiva reversibile, riconosciuta al professionista e non agli eredi. La domanda di restituzione risulta presentata il 27 settembre 2005. Gli eredi hanno proposto sei motivi: (1-2) violazione dell’art. 11 disp. gen. e falsa applicazione della disciplina statutaria, sostenendo che il diritto andasse valutato secondo la normativa vigente alla data del decesso e che la nuova disciplina fosse stata applicata retroattivamente, con violazione dell’art. 3 Cost.; (3) violazione dell’art. 10 disp. gen., perché la domanda sarebbe stata spedita il 21 settembre 2005, contestualmente alla pubblicazione del decreto, prima dell’entrata in vigore della modifica; (4) violazione degli artt. 3 e 4 disp. gen., poiché la L. n. 6/1981, art. 20, avrebbe riconosciuto agli eredi il diritto al rimborso e lo Statuto non avrebbe potuto derogarvi; (5) violazione delle norme statutarie transitorie sull’opzione per la restituzione dei contributi, sostenendo che il professionista avrebbe compiuto 65 anni entro il termine triennale previsto e che l’interpretazione adottata penalizzava gli eredi; (6) censura della compensazione delle spese dei due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i motivi primo e secondo, richiamando il precedente n. 9290/2016: ai fini del beneficio previdenziale rileva anche la domanda dell’interessato, che è requisito necessario per ottenere la prestazione; poiché la richiesta di rimborso è stata presentata dopo la modifica dello Statuto, essa mirava a conseguire un beneficio non più previsto dal regime vigente al momento della domanda. Non è quindi sufficiente che il professionista fosse deceduto prima della modifica, né la domanda può essere considerata un mero atto della fase di liquidazione di un diritto già maturato automaticamente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sulla data di spedizione della domanda, fatto non esaminato dalla Corte d’appello e nuovo in cassazione; inoltre, i ricorrenti non avevano prodotto né localizzato in atti il documento a sostegno, in violazione degli oneri di specificità e documentazione. Il quarto motivo è stato respinto: in forza dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 509/1994, le modifiche statutarie degli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza sono sottoposte ad approvazione ministeriale e sostituiscono la disciplina preesistente invocata dai ricorrenti. Il quinto motivo è stato assorbito, in quanto la disciplina delle spese di merito era coerente con il rigetto dell’impugnazione. La censura sulle spese è stata dunque assorbita. Non vi è stata pronuncia sulle spese di cassazione, poiché Inarcassa non ha svolto attività difensiva. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – che ha attuato la delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza – all’art. 3 comma 2 lett. a) ha demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, l’approvazione dello statuto e dei regolamenti dei suddetti di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonchè le relative integrazioni o modificazioni, che hanno così sostituito la normativa preesistente richiamata dai ricorrenti.

    La disciplina statutaria e le sue modifiche, approvate secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 509/1994, sostituiscono la normativa preesistente richiamata dai ricorrenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ulteriore motivó d’inammissibilità è costituito dal rilievo che neppure tale circostanza è corredata dalla produzione o localizzazione in atti del i documento che la dimostrerebbe, in violazione dei canoni di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (sui quali v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. n. 17168 del, 2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).

    Il motivo di ricorso per cassazione che deduce una circostanza documentale deve indicare specificamente il documento e consentirne la localizzazione negli atti; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ulteriore motivó d’inammissibilità è costituito dal rilievo che neppure tale circostanza è corredata dalla produzione o localizzazione in atti del i documento che la dimostrerebbe, in violazione dei canoni di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (sui quali v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. n. 17168 del, 2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).

    La documentazione su cui si fonda il motivo deve essere prodotta nel giudizio di cassazione; la mancata produzione o localizzazione del documento giustificativo comporta l’inammissibilità della censura.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale, il diritto a una prestazione, compreso il rimborso dei contributi, è subordinato alla presentazione di una domanda dell’interessato; in mancanza di tale iniziativa, l’ente non può provvedere. Di conseguenza, la data della domanda può rilevare per individuare il regime applicabile e non è necessariamente un mero atto della fase di liquidazione di un diritto già acquisito al verificarsi del fatto generatore.
  • Gli eredi non acquistano un diritto al rimborso dei contributi per il solo fatto che il professionista sia deceduto prima di maturare i requisiti pensionistici, quando la disciplina applicabile al momento della domanda non prevede più tale rimborso e il professionista non aveva presentato la relativa richiesta prima del mutamento normativo.
  • In cassazione non è ammissibile fondare la censura su un fatto non esaminato dal giudice di merito; quando la doglianza dipende da un documento, il ricorrente deve inoltre indicarlo specificamente e produrlo o localizzarlo negli atti secondo gli oneri processuali previsti.
  • Le modifiche agli statuti degli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, una volta approvate secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 509/1994, sostituiscono la disciplina statutaria preesistente.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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