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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12837/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società, chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 5 marzo 2018, aveva annullato sei sanzioni conservative riferite a contestazioni del 11 settembre 2009, 21 settembre 2009, 27 ottobre 2009, 3 novembre 2009, 23 marzo 2010 e 18 giugno 2010, ma aveva confermato la legittimità di cinque sanzioni e del licenziamento, valorizzando in particolare le condotte oggetto delle contestazioni del 15 giugno e del 14 luglio 2010. Il lavoratore ha proposto cinque motivi di ricorso. Con il primo ha contestato la rilevanza disciplinare dell’invio alla società, senza indicazione del destinatario, di una lettera riservata, sostenendo che l’apertura del plico da parte della segreteria e la conseguente diffusione di allarmi dipendessero da carenze organizzative aziendali. Con il secondo ha censurato la rilevanza disciplinare della mancata segnalazione di una differenza di 150 kg tra la merce scaricata e il peso indicato nel documento di trasporto, in assenza di contestazioni del destinatario. Con il terzo ha dedotto l’omesso esame della circostanza che il tentativo aziendale di comunicargli telefonicamente un cambio del programma di consegna era avvenuto fuori dall’orario di lavoro, quando non aveva obbligo di reperibilità. Con il quarto ha sostenuto che il licenziamento fosse fondato unitariamente sulla recidiva rispetto a nove precedenti sanzioni, sicché l’annullamento di sei di esse avrebbe dovuto escludere la giusta causa. Con il quinto ha prospettato l’illiceità della complessiva gestione del rapporto e un intento persecutorio, desunti dall’annullamento di numerose sanzioni, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il lavoratore non aveva indicato di avere sollevato tempestivamente, già in primo grado, l’eccezione relativa al carattere discriminatorio dei provvedimenti disciplinari. Il quarto motivo è stato rigettato: la lettura della lettera di licenziamento compiuta dalla Corte territoriale, non specificamente impugnata, era corretta nel ravvisare due ragioni giustificative distinte, ossia la gravità delle condotte del 15 giugno e del 14 luglio 2010 e, autonomamente, la recidiva; il riferimento a entrambe mediante la formula «sia» non imponeva di intenderle come causali congiunte. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività, poiché riguardavano due sanzioni richiamate ai fini della recidiva, mentre il licenziamento risultava giustificato anche autonomamente dalla gravità degli episodi del giugno e luglio 2010. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva valutato la condotta alla luce del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, riconducibile all’obbligo di fedeltà, e non sulla base dell’esistenza di un obbligo di reperibilità. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2105 c.c.

    per fare corretto riferimento alla necessità per il dipendente di tenere un comportamento di buona fede nell’esecuzione del contratto pienamente riconducibile all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c..

    Nel valutare la condotta del dipendente rispetto alla comunicazione aziendale sul cambio del programma di consegna, la Corte riconduce al dovere di fedeltà la necessità di tenere un comportamento conforme a buona fede nell’esecuzione del contratto, senza fondare la valutazione sull’esistenza di un obbligo di reperibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Il comma è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è pari l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando la comunicazione di licenziamento richiama più ragioni giustificative, l’interpretazione della loro formulazione può condurre a ravvisare causali autonome anziché congiunte; il riferimento a entrambe mediante la locuzione «sia» non impone, da solo, una lettura necessariamente congiuntiva.
  • La censura relativa a precedenti sanzioni disciplinari non è decisiva se il licenziamento è sorretto autonomamente dalla gravità di specifiche condotte contestate, in quanto la caducazione delle sanzioni pregresse non elimina l’altra ragione giustificativa indipendente.
  • La deduzione del carattere discriminatorio dei provvedimenti disciplinari è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dà conto di aver sollevato tempestivamente la relativa eccezione nel giudizio di primo grado.
  • La doglianza di omesso esame o di erronea valutazione è inammissibile quando non è pertinente alla ratio della decisione impugnata; in particolare, una motivazione che valuta il comportamento del dipendente in base alla buona fede nell’esecuzione del rapporto non è scalfita da una censura imperniata sull’assenza di un obbligo di reperibilità, se tale obbligo non costituisce il fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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