Cassazione Civile, Sentenza n. 12840/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli nel maggio 2016 da Equitalia Sud, dopo una contestazione del mese precedente. Gli addebiti riguardavano l’intermediazione, dietro compenso, tra contribuenti e un ex dipendente di Equitalia per la proposizione di ricorsi tributari; il trasferimento fuori dalla sede aziendale di numerosi documenti relativi alle posizioni debitorie di contribuenti; e l’omessa comunicazione dell’apertura delle indagini, in violazione del CCNL. Nel marzo 2011 il lavoratore aveva comunicato di essere stato sottoposto a perquisizione domiciliare e il datore si era riservato l’azione disciplinare in attesa anche dell’esito non definitivo del procedimento penale. Il Tribunale di Napoli, con il rito Fornero, aveva respinto integralmente l’impugnazione; la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato il reclamo con sentenza del 24 settembre 2018. In Cassazione il lavoratore ha articolato otto motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, per genericità della contestazione, che non avrebbe precisato persone, tempi, modalità, contribuenti, pratiche e documenti; 2) violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e delle norme sul procedimento disciplinare, per tardività della contestazione; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dai sei mesi intercorsi tra la conoscenza della chiusura delle indagini preliminari e la contestazione; 4) vizio processuale per avere ritenuto legittimo l’utilizzo di brogliacci di polizia giudiziaria che il datore avrebbe acquisito illegittimamente; 5) violazione dell’art. 2712 c.c. e degli artt. 13, 14 e 15 Cost. per l’utilizzo dei brogliacci delle intercettazioni; 6) e 7) violazione dell’art. 2697 c.c., per la mancata ammissione di prove testimoniali dirette a contrastare le risultanze documentali e a dimostrare mansioni esecutive e assenza di precedenti disciplinari; 8) violazione dell’art. 2106 c.c., per asserita sproporzione del licenziamento, tenuto conto delle mansioni, della storia disciplinare e della mancata condanna penale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la specificità della contestazione disciplinare non segue i rigidi canoni dell’accusa penale e va valutata in funzione della concreta possibilità di difesa; nel caso, il rinvio alle conversazioni intercettate e agli atti relativi alla perquisizione e al sequestro rendeva comprensibili gli addebiti, anche mediante riferimento ad atti del procedimento penale conosciuti dal lavoratore. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: il CCNL consentiva al datore di riservarsi l’azione disciplinare in attesa dell’esito anche non definitivo del procedimento penale; inoltre, l’accertamento di merito sulla tempestività era plausibile, poiché il datore ricevette il materiale istruttorio il 24 marzo 2016 e contestò gli addebiti il 4 aprile 2016. Il precedente intervallo dalla conoscenza della chiusura delle indagini, nel settembre 2015, non dimostrava una concreta negligenza, anche considerato che gli atti furono richiesti a un legale. Il quarto e il quinto motivo sono infondati: non risultava provata un’acquisizione indebita dei brogliacci; l’interesse del datore ad acquisire gli atti in vista della costituzione di parte civile era evidente e, nel processo civile, sono ammesse prove atipiche e documenti, rimessi al prudente apprezzamento del giudice. La Corte non ha quindi affrontato la questione più ampia dei limiti di utilizzabilità di tali prove in mancanza di elementi concreti di acquisizione illegittima. I motivi sesto e settimo sono infondati quanto alle prove testimoniali: i capitoli erano generici, apodittici o formulati su circostanze non effettivamente affermate dal proponente; la mancata ammissione non ha invertito l’onere della prova, poiché il possesso di documenti relativi a terzi richiedeva una giustificazione documentale tangibile e le deduzioni istruttorie non erano idonee a fornirla. È stata ritenuta erronea, ma non decisiva, la ragione secondo cui i testimoni non coincidevano con i nominativi presenti nei documenti sequestrati. Quanto all’ottavo motivo, la mancata prosecuzione dell’azione penale era dedotta in modo generico, senza indicare se dipendesse da assoluzione, proscioglimento o altra causa. La valutazione della gravità e proporzionalità, incentrata sull’uso del patrimonio di conoscenze e rapporti per fini personali e sul particolare contesto di un’impresa incaricata di un pubblico servizio, era plausibile; la richiesta di un diverso apprezzamento del merito era inammissibile in Cassazione. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 300/1970, art. 7
Si deve premettere che, per principio consolidato, “in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale” (nel lavoro pubblico: Cass. 1 ottobre 2018, n. 23771; nel lavoro privato: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842).
La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire una difesa effettiva, ma non deve rispettare i rigidi requisiti formali propri dell’imputazione penale; può anche rinviare ad atti del procedimento penale noti al lavoratore.
L. 300/1970, art. 18, comma 4
Nel caso di specie, la Corte ha fatto riferimento, per un verso, al fatto che le condotte fossero state chiarite, tra l’altro anche con richiamo a conversazioni telefoniche intercettate mentre, per quanto riguardava i documenti reperiti presso il V., i fatti non potevano essere equivoci perchè emersi in sede di perquisizione e sequestro.
Nel vagliare la tutela collegata all’impugnazione del licenziamento, la sufficienza della contestazione va apprezzata considerando se gli elementi indicati, anche tramite rinvio a conversazioni e atti conosciuti, abbiano permesso al lavoratore di comprendere e contrastare gli addebiti.
L. 300/1970, art. 18, comma 5
Trattandosi di svolgere una valutazione di proporzionalità e gravità non rispetto a previsioni specifiche della contrattazione collettiva (non è infatti su questo punto che ruota il motivo) è poi evidente che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione ogni possibile profilo caratterizzante il rapporto di lavoro per come svoltosi ed esistente tra le parti, essendo sufficiente e tutt’altro che implausibile l’accento decisivo posto sugli aspetti sopra evidenziati.
La valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità del licenziamento può fondarsi sugli elementi decisivi individuati dal giudice di merito; in assenza di una specifica previsione collettiva oggetto di censura, non è necessario esaminare singolarmente ogni profilo del rapporto.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Tale valutazione non è inficiata dai tempi intercorsi rispetto alla conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (settembre 2015), in quanto è pacifico che l’Agenzia dette incarico, per l’acquisizione degli atti,di cui non era in possesso, ad un legale, senza contare che l’affermazione di eccessività del tempo a tale fine impiegato è del tutto generica, e come tale inidonea a fondare una valutazione di decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5, non ravvisandosi alcun concreto elemento atto a denotare che in tale procedere si possa ravvisare un qualche elemento di effettiva e concreta negligenza.
Nel caso esaminato, l’intervallo necessario per acquisire atti non ancora disponibili non prova, da solo, violazione di correttezza o buona fede; occorre allegare elementi concreti che attestino un’effettiva e ingiustificata inerzia.
art. 35 c.c.n.l.
La corte territoriale, nel premettere gli elementi di fatto da cui prendere le mosse per la decisione, ha richiamato l’art. 35 del c.c.n.l., da cui ha desunto la facoltà dell’Agenzia di riservarsi l’esercizio dell’azione disciplinare all’esito anche non definitivo del procedimento penale.
La disposizione collettiva applicabile consentiva al datore di lavoro di differire l’esercizio dell’azione disciplinare fino all’esito anche non definitivo del procedimento penale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Tale valutazione non è inficiata dai tempi intercorsi rispetto alla conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (settembre 2015), in quanto è pacifico che l’Agenzia dette incarico, per l’acquisizione degli atti,di cui non era in possesso, ad un legale, senza contare che l’affermazione di eccessività del tempo a tale fine impiegato è del tutto generica, e come tale inidonea a fondare una valutazione di decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5, non ravvisandosi alcun concreto elemento atto a denotare che in tale procedere si possa ravvisare un qualche elemento di effettiva e concreta negligenza.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è sostenuta da una generica allegazione di eccessiva durata: occorre indicare elementi concreti idonei a mostrare la decisività del fatto e, nel caso, l’effettiva negligenza del datore.
art. 116 c.p.p.
L’art. 116 c.p.p., riconosce il diritto di “chiunque vi abbia interesse” ad ottenere copia degli atti, sulla base di richiesta su cui deve decidere il pubblico ministro o il giudice che procede.
La richiesta di copia degli atti del procedimento penale può essere presentata da chiunque dimostri un interesse, previa decisione del pubblico ministero o del giudice procedente; il datore aveva interesse all’acquisizione anche in vista della costituzione di parte civile.
art. 79 c.p.p.
L’interesse del datore di lavoro alla costituzione di parte civile anche per l’udienza preliminare (art. 79 c.p.p.), poi pacificamente verificatasi, in un procedimento in cui si discuteva di comportamenti in contrasto con i doveri d’ufficio e nell’interesse di terzi è del resto palese, ed è altrettanto palese che a tal fine si rendeva necessaria l’acquisizione dei documenti che risultasse possibile visionare.
L’interesse del datore a costituirsi parte civile può giustificare la richiesta e l’acquisizione degli atti penali pertinenti alla condotta del dipendente contestata anche sul piano disciplinare.
art. 268 c.p.p., comma 2
D’altra parte, la già rilevata assenza di elementi che attestino un’acquisizione indebita di quel brogliaccio e il trattarsi di documentazione in sè tutt’altro che irrituale, essendo essa tipicamente prevista dal codice di procedura penale (art. 268 c.p.p., comma 2), non consente di affermare in alcun modo che vi sia stata valorizzazione di prove illegittimamente acquisite ed esime dunque dall’affrontare la complessa questione in ordine alla possibilità o meno di utilizzare tali tipologie di prove nel processo civile, o in quali limiti si possa farlo.
La natura tipica del brogliaccio nel procedimento penale non dimostra, da sola, la legittimità della sua acquisizione nel caso concreto; in assenza di elementi che attestino l’indebita acquisizione, non occorre decidere in astratto i limiti di utilizzabilità nel processo civile.
art. 414 c.p.c., n. 5
Quanto all’utilizzabilità del brogliaccio in sede civile e come fonte di prova, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, nel processo civile, in mancanza di una norma di chiusura rispetto all’ambito delle prove utilizzabili, sono ammesse e rimesse al prudente apprezzamento del giudice le prove c.d. atipiche (da ultimo, Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; Cass. 4 luglio 2019, n. 18025; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593) e comunque, genericamente, i documenti, la cui utilizzabilità nel processo è scontata e pacifica (per il rito del lavoro, v. art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3).
Nel rito civile e del lavoro è ammessa la produzione documentale e, in assenza di una norma di chiusura, possono essere utilizzate anche prove atipiche, affidate alla valutazione prudente del giudice.
art. 416 c.p.c., comma 3
Quanto all’utilizzabilità del brogliaccio in sede civile e come fonte di prova, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, nel processo civile, in mancanza di una norma di chiusura rispetto all’ambito delle prove utilizzabili, sono ammesse e rimesse al prudente apprezzamento del giudice le prove c.d. atipiche (da ultimo, Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; Cass. 4 luglio 2019, n. 18025; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593) e comunque, genericamente, i documenti, la cui utilizzabilità nel processo è scontata e pacifica (per il rito del lavoro, v. art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3).
Nel rito del lavoro la produzione documentale è ammessa e i documenti, compresi quelli provenienti da atti di indagine, possono essere sottoposti alla valutazione del giudice, ferma la verifica della loro concreta acquisizione e attendibilità.
art. 2697 c.c.
4.1 In definitiva, non vi è stato alcun rovesciamento degli oneri probatori, avendo la Corte di merito deciso di non ammettere le prove testimoniaii sulla base di idonee argomentazioni.
Non viola la regola sull’onere della prova il giudice che rigetti prove testimoniali inammissibili o irrilevanti sulla base di motivazioni adeguate; il possesso di documenti relativi a terzi può richiedere una giustificazione documentale, senza trasferire al lavoratore l’onere di provare l’addebito datoriale.
art. 2106 c.c.
Trattandosi di svolgere una valutazione di proporzionalità e gravità non rispetto a previsioni specifiche della contrattazione collettiva (non è infatti su questo punto che ruota il motivo) è poi evidente che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione ogni possibile profilo caratterizzante il rapporto di lavoro per come svoltosi ed esistente tra le parti, essendo sufficiente e tutt’altro che implausibile l’accento decisivo posto sugli aspetti sopra evidenziati.
La proporzionalità della sanzione disciplinare può essere valutata valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, quali l’uso di conoscenze e relazioni lavorative per finalità personali e la compromissione del vincolo fiduciario, senza un esame analitico di ogni profilo del rapporto.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo previsto in caso di rigetto è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso originario, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare deve descrivere gli addebiti con sufficiente precisione da consentire al lavoratore di difendersi, ma non è soggetta ai rigidi canoni formali dell’imputazione penale; può essere integrata mediante rinvio ad atti del procedimento penale conosciuti dall’incolpato.
- La tempestività della contestazione disciplinare va verificata considerando quando il datore abbia acquisito la concreta disponibilità degli elementi istruttori necessari. Il tempo impiegato per ottenere atti non posseduti non dimostra, da solo, inerzia colpevole, se la valutazione di merito è plausibile e non sono indicati elementi concreti di negligenza.
- Nel processo civile possono essere utilizzati documenti e prove atipiche, sottoposti al prudente apprezzamento del giudice; la contestazione della loro acquisizione richiede elementi concreti che dimostrino l’illegittimità, mentre la mera allegazione che il datore non fosse indicato come persona offesa non è sufficiente quando sussista un interesse all’acquisizione.
- Il rigetto di prove testimoniali non determina inversione dell’onere probatorio se è fondato su valutazioni adeguate di genericità, inconferenza o formulazione ipotetica dei capitoli. Le prove contrarie alle risultanze documentali devono essere ritualmente dedotte e rispettare i normali requisiti di ammissibilità e rilevanza.
- La valutazione di proporzionalità del licenziamento può fondarsi sugli elementi di gravità ritenuti decisivi dal giudice di merito, tra cui l’uso per fini personali di conoscenze e relazioni acquisite nel lavoro e la conseguente lesione del vincolo fiduciario; la Cassazione non può sostituire a tale valutazione un diverso apprezzamento dei fatti quando quella impugnata sia plausibile.
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