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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12632/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro e assicurazione)

La controversia

Il lavoratore conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio del 14 settembre 2004. Mentre svolgeva le proprie mansioni su un traliccio Enel, rimaneva folgorato perché non era stata previamente richiesta la disalimentazione della corrente e non gli erano stati forniti dispositivi di controllo. Il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda, liquidando Euro 72.118,87 per danno non patrimoniale ed Euro 236.421,43 per danno patrimoniale, con condanna solidale della datrice di lavoro e dell’assicurazione. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 8 ottobre 2015, in parziale riforma riduceva il danno patrimoniale a Euro 84.395,84, confermando nel resto, e liquidava le spese di primo grado in Euro 12.750,00, compensando quelle d’appello. Riteneva che i postumi impedissero al lavoratore di svolgere le mansioni originarie, ma non ogni attività lavorativa compatibile con le sue attitudini e condizioni personali; quantificava quindi il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica considerando una perdita del 20%, le tabelle di capitalizzazione delle rendite INAIL e un correttivo equitativo. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria nell’accertamento di una residua capacità lavorativa specifica nonostante le limitazioni descritte dal consulente; (2) contestava i criteri di liquidazione del lucro cessante, in particolare l’uso delle tabelle del R.D. n. 1403 del 1922, ritenute non aggiornate rispetto a durata della vita e tassi d’interesse, e la percentuale del 20% applicata alla riduzione della capacità lavorativa; (3) censurava la riduzione delle spese di primo grado e la compensazione integrale delle spese d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui, denunciando un vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non individua le conseguenze dell’errore processuale sul diritto di difesa; è comunque infondato, perché la motivazione d’appello rende comprensibile la ragione della decisione e non è radicalmente carente, apparente o logicamente inconciliabile. La Corte ribadisce inoltre che il danno patrimoniale da lucro cessante non discende automaticamente dall’invalidità permanente: occorre una riduzione della capacità lavorativa specifica che comporti perdita di capacità di guadagno, da accertare in concreto, inclusa la mancanza di persistenti possibilità di svolgere altri lavori adeguati. Nel caso concreto, la consulenza recepita dalla sentenza d’appello attestava una riduzione entro il limite del 20%. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con i correttivi equitativi applicati dalla Corte d’appello per adeguare il calcolo tabellare alle condizioni attuali; è altresì inammissibile la contestazione della percentuale del 20%, poiché il ricorrente non ha trascritto i passaggi salienti della consulenza né indicato le critiche che avrebbe già formulato davanti al giudice di merito, così da consentirne il controllo in cassazione. Il terzo motivo non è fondato: la censura sulla riduzione delle spese di primo grado resta assorbita dal rigetto dei motivi precedenti, mentre la compensazione delle spese d’appello è conforme alla nozione di soccombenza reciproca, ravvisabile anche quando l’unica domanda sia accolta solo in parte. Il ricorrente è condannato a rifondere a ciascuna controricorrente Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di radicale assenza di argomentazione o di motivazione formalmente presente ma così contraddittoria da non rendere individuabile la giustificazione della decisione; non consente invece una revisione della sufficienza o razionalità della motivazione rispetto alle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono, infatti, posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”.

    La denuncia di un error in procedendo deve riferirsi al pregiudizio concretamente arrecato al diritto di difesa e indicare la nullità della decisione o del procedimento che ne deriva; non basta invocare astrattamente la regolarità dell’attività giudiziaria.

  • art. 1223 c.c.

    L’esito della complessiva procedura di liquidazione del danno elaborata dal giudice del gravame, non è stato frutto esclusivo della meccanica applicazione delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 le quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.

    Il ristoro deve rispettare il criterio dell’integralità del danno risarcibile; le tabelle di capitalizzazione non possono essere applicate meccanicamente quando, per la loro obsolescenza, non garantiscano tale risultato, potendo il giudice introdurre correttivi equitativi adeguatamente motivati.

  • art. 91 c.p.c.

    La prima censura, proposta in via condizionata dal medesimo ricorrente, ed attinente alla riduzione delle spese legali disposta dal giudice del gravame rispetto a quelle liquidate in prime cure, resta logicamente assorbita dalla reiezione dei primi due motivi di ricorso.

    Nel caso concreto, la contestazione sulla riduzione delle spese di primo grado non viene esaminata autonomamente, perché subordinata e assorbita dal rigetto delle precedenti censure.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

    La soccombenza reciproca, che può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, ricorre anche quando l’unica domanda proposta sia accolta solo in parte, tanto se articolata in un solo capo quanto se composta da più capi.

  • art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    La doglianza presenta, quindi, profili di inammissibilità per violazione del canone di specificità che governa il ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, avuto riguardo alla mancata critica del ricordato procedimento di equità adottato dal giudice del gravame.

    Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; è inammissibile la censura che non critichi il procedimento equitativo concretamente seguito dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, quando ricorrono i presupposti processuali e il giudizio è stato instaurato dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto, ove spettante, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il danno patrimoniale da lucro cessante conseguente a un infortunio non è automaticamente presunto in ragione dell’invalidità permanente: occorre accertare che la menomazione abbia ridotto la capacità lavorativa specifica e, per questa via, la capacità di guadagno.
  • La perdita di capacità di guadagno va accertata in concreto, considerando l’attività produttiva di reddito svolta o presumibilmente svolta dal danneggiato e l’eventuale persistenza di una capacità di svolgere altri lavori compatibili con le sue attitudini e condizioni personali e ambientali.
  • La motivazione è apparente o mancante, ai fini della nullità della sentenza, soltanto se è radicalmente assente oppure, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché obiettivamente incongrua, incomprensibile o logicamente inconciliabile; non è sufficiente contestarne la sufficienza o la razionalità rispetto alle prove.
  • La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione quando il giudice espone in modo adeguato e non arbitrario il percorso logico-valutativo seguito. I criteri tabellari di capitalizzazione possono essere corretti per evitare che la loro applicazione meccanica, alla luce delle condizioni attuali, comprometta l’integralità del risarcimento.
  • Per contestare in cassazione l’adesione del giudice di merito a una consulenza tecnica d’ufficio, la parte deve indicare le critiche già formulate nel giudizio di merito e riportare i passaggi pertinenti della consulenza, così da consentire il controllo sulla loro decisività; una rilettura critica dell’elaborato non può trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
  • La soccombenza reciproca che consente la compensazione delle spese può ricorrere anche quando sia stata proposta una sola domanda e questa sia stata accolta solo parzialmente.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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