Cassazione Civile, Ordinanza n. 32104/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità relativa all'anno 2014, con sanzioni e interessi. In primo e secondo grado era stata respinta la tesi difensiva secondo cui l'atto sarebbe stato viziato da motivazione apparente o mancante e da omessa pronuncia sulle censure specifiche relative alla rettifica di superfici, tipologie e categorie di alcuni impianti pubblicitari: in particolare, il Comune avrebbe conteggiato superfici maggiori di quelle corrette, avrebbe considerato due poster bifacciali invece di uno, e avrebbe genericamente richiamato un'errata indicazione in dichiarazione senza spiegarne le ragioni. In cassazione la società ha dedotto, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c. per asserita omessa motivazione e omessa pronuncia sulle suddette censure; in subordine ha denunciato la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto non indicasse adeguatamente presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e controllabile, poiché aveva chiarito che la società aveva sì presentato la dichiarazione per i manufatti autorizzati, ma che il pagamento dell'imposta era stato eseguito in misura non coerente con tipologia, dimensioni, ubicazione e categoria degli impianti autorizzati. Quanto alla censura sul difetto di motivazione dell'avviso, la Corte ha richiamato il principio per cui, in materia tributaria, l'obbligo motivazionale è assolto con l'enunciazione del criterio astratto della pretesa e con le specificazioni necessarie a consentire la difesa, mentre la prova concreta dei presupposti può essere fornita in giudizio. Ha inoltre osservato che, per l'imposta sulla pubblicità, è sufficiente l'indicazione della maggiore superficie, della diversa tariffa o categoria applicata, anche mediante richiamo agli atti generali comunali. Poiché l'avviso riportava il prospetto delle somme dovute con indirizzo, superfici, tariffe e importo, il ricorso è stato integralmente rigettato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio rilevando la sufficienza della motivazione d'appello
la motivazione è apparente solo se mancano gli elementi da cui il giudice ha tratto il convincimento o se la disamina è tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente
la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che i giudici di merito avessero esaminato la questione sostanziale posta dall'appellante
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 7 L. 212/2000; la Corte ha ritenuto infondata la censura
l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto con l'indicazione del criterio astratto della pretesa e con gli elementi concreti necessari alla difesa; la prova dei presupposti specifici può essere offerta nel successivo giudizio
richiamato come parametro dei principi estesi alla materia tributaria dall'art. 7 dello Statuto del contribuente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 20620/2019
citata come precedente sul sufficiente contenuto motivazionale dell'avviso relativo all'imposta sulla pubblicità
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice o non indichi gli elementi posti a base della decisione; se la motivazione consente il controllo della ratio decidendi, non ricorre nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c.
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone il criterio astratto della pretesa e gli elementi concreti necessari a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, mentre la dimostrazione puntuale dei presupposti può essere svolta nella fase contenziosa.
- Per l'imposta sulla pubblicità, l'indicazione della maggiore superficie accertata, della tariffa applicata o della diversa categoria dell'impianto è di regola sufficiente a rendere comprensibile la pretesa, senza necessità di esporre analiticamente le fonti probatorie o l'attività istruttoria svolta dall'ente.
- Quando l'atto impositivo riporta gli elementi essenziali della pretesa, la contestazione del contribuente sulla correttezza del calcolo o della classificazione degli impianti attiene al merito della pretesa e non alla validità formale della motivazione.
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