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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23488/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto, dopo aver ottenuto un estratto di ruolo il 19 settembre 2019, di far dichiarare prescritti i crediti iscritti in una serie di cartelle e avvisi di addebito, assumendo che alcuni atti non le fossero mai stati notificati, che per altri fosse decorso il termine quinquennale senza atti interruttivi e che altri ancora dovessero essere sgravati in base alla legge n. 136/2018. In appello la decisione sfavorevole del tribunale è stata confermata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 sulla prescrizione dei crediti previdenziali; violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 e vizio di omesso esame, sostenendo che la mancata opposizione tempestiva a cartella o avviso non impedisce di far valere successivamente la prescrizione; violazione dell'art. 19 d.P.R. 602/1973, deducendo che la richiesta di rateazione non equivale ad acquiescenza né ad atto interruttivo; violazione dell'art. 2 L. 241/1990, sostenendo la sussistenza dell'interesse ad agire contro il rigetto dell'autotutela. La Corte, però, ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021, applicabile anche ai debiti previdenziali: fuori dai casi tassativi di pregiudizio per appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. Poiché nel caso non era stata allegata alcuna di tali ipotesi e l'azione era rivolta solo contro l'estratto di ruolo, la domanda originaria è stata considerata non proponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della questione preliminare dell'interesse ad agire, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che l'originaria domanda era inammissibile perché proposta contro un estratto di ruolo non impugnabile, in assenza delle eccezioni previste dalla legge sopravvenuta. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta nel corso della controversia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del vizio di omesso esame di un fatto discusso tra le parti.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione breve ed estintiva dei crediti previdenziali.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata opposizione tempestiva non impedirebbe di far valere la prescrizione successivamente.

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per affermare che la rateizzazione non integra acquiescenza né riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 2 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire avverso il diniego di autotutela.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    La Corte ne afferma l'applicazione anche ai giudizi pendenti e ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi tassative indicate dalla norma, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Disposizione che ha introdotto, in sede di conversione, la nuova disciplina dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • L. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. 146/2021 che ha novellato l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale una delle tre ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale una delle tre ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione ai pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni che possono giustificare l'impugnazione diretta.

  • Cass. S.U. n. 26283/2022

    Richiamata per affermare che la norma si applica anche ai debiti previdenziali, che fuori dalle ipotesi tassative l'opposizione è inammissibile e che l'interesse va verificato al momento della decisione.

  • Cass. n. 7348/2023

    Richiamata a conferma dell'applicabilità dell'art. 12, comma 4-bis, ai debiti previdenziali.

  • Cass. n. 3511/2024

    Richiamata come precedente conforme sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse.

  • Corte cost. n. 190/2023

    Richiamata per affermare la legittimità costituzionale della disciplina che limita i casi di tutela giurisdizionale anticipata.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge sopravvenuta; in mancanza, l'azione è inammissibile per difetto di interesse.
  • La verifica dell'interesse ad agire va compiuta con riferimento al momento della decisione, sicché il giudice deve applicare anche le sopravvenienze normative intervenute nel corso del giudizio.
  • La nuova disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali e ai processi pendenti.
  • Quando il ricorso è diretto soltanto contro l'estratto di ruolo e non risultano dedotti atti esecutivi successivi o i casi eccezionali previsti dalla legge, manca il presupposto processuale dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenienza normativa che incide sull'ammissibilità dell'azione può giustificare la cassazione senza rinvio della sentenza di merito, con declaratoria di inammissibilità della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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