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Ordinanza

Ordinanza n. 779/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- a favore del sig. -OMISSIS-del 28/11/2025, notificato brevi manu in pari data e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale che riguardi l'istanza del rilascio del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata da una datrice di lavoro a favore del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 28 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni relative alla procedura e alla documentazione posta a fondamento del rigetto, tra cui la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, la dedotta violazione dell’art. 23 CAD e l’assenza di asseverazione di conformità della copia trasmessa rispetto all’originale. Quanto al merito amministrativo, l’Ufficio ha rilevato: l’assenza di prova dello stato di invalidità della datrice di lavoro; il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte della stessa datrice; l’assenza ingiustificata delle parti alla convocazione del 1° luglio 2024; la carenza del certificato di idoneità alloggiativa richiesto dall’art. 5-bis del testo unico immigrazione; il fatto che, alla data della domanda del 30 luglio 2020, il ricorrente fosse titolare di un permesso di soggiorno stagionale valido sino al 30 settembre 2020 e non si trovasse quindi in una condizione di irregolarità legittimante l’emersione; la mancata produzione, dopo il preavviso di rigetto dell’8 ottobre 2025, della dichiarazione dei redditi del familiare entro il secondo grado chiamato a concorrere al requisito economico; l’inidoneità della sola certificazione di invalidità prodotta; e il mancato possesso del requisito economico da parte della datrice di lavoro per l’assunzione di un lavoratore domestico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., in particolare per l’assenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto non favorevolmente valutabili le censure, considerando non dimostrati lo stato di invalidità della datrice di lavoro e il rapporto di lavoro dichiarato, rilevanti le assenze ingiustificate alla convocazione, carente la documentazione relativa all’idoneità alloggiativa e insussistente, alla data della domanda, la condizione di irregolarità del lavoratore, poiché titolare di un permesso stagionale ancora valido. Ha inoltre ritenuto che la mancata traduzione del provvedimento non determinasse nullità, ma mera irregolarità, trattandosi di un decreto diverso dall’espulsione. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 23 CAD e alla mancanza di asseverazione della copia analogica, il Collegio ha osservato che la contestazione della conformità all’originale deve essere chiara, circostanziata ed esplicita; nel caso concreto il ricorrente si era limitato a lamentare l’assenza dell’asseverazione senza allegare una concreta difformità della copia dall’originale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    difetto degli elementi costitutivi

    La tutela cautelare richiede la presenza dei relativi presupposti, incluso il fumus boni iuris; in assenza di profili di fondatezza, la domanda cautelare deve essere respinta.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    La procedura di emersione richiede, tra l’altro, la documentazione relativa al requisito alloggiativo; la carenza del certificato di idoneità alloggiativa è stata valorizzata come elemento ostativo.

  • art. 23 CAD

    La dedotta violazione della disposizione, connessa alla produzione di una copia analogica di documento informatico, non determina nel caso concreto la nullità dell’atto in assenza di una specifica contestazione della difformità rispetto all’originale.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità all’originale di una copia analogica deve essere chiara, circostanziata ed esplicita e deve indicare elementi significativi della concreta non corrispondenza tra originale e copia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorso non presenta profili suscettibili di positiva valutazione e difetta quindi il fumus boni iuris, anche senza una distinta valutazione favorevole degli altri presupposti cautelari.
  • Nella procedura di emersione, la carenza della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa, il mancato possesso del requisito economico del datore di lavoro e l’omessa produzione della documentazione richiesta nel preavviso di rigetto possono sostenere il rigetto dell’istanza.
  • La procedura di emersione presuppone che, alla data di presentazione della domanda, il lavoratore si trovi in una condizione di irregolarità; il possesso di un titolo di soggiorno stagionale ancora valido esclude, secondo la valutazione cautelare resa, tale presupposto.
  • La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo in una lingua conosciuta dallo straniero non comporta, in via generale, la nullità dell’atto quando non si tratti di un decreto di espulsione, potendo configurare una mera irregolarità.
  • La contestazione della conformità all’originale di una copia analogica di un documento informatico deve essere chiara, circostanziata ed esplicita; la mera deduzione dell’assenza dell’asseverazione, senza allegare una concreta difformità della copia dall’originale, non è sufficiente a fondare la nullità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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