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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all'art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale 20 luglio 2023 prot. n. 44017 e, per quanto occorra, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112. La contestazione riguarda l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei soggetti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero ma non ancora riconosciuta dal Ministero, nonché la conseguente esclusione dalla procedura straordinaria di accesso al ruolo e dalla cosiddetta call veloce. Con il ricorso introduttivo è stata chiesta anche l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Ha ritenuto necessario autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione deve avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova dell'avvenuta pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza è posta in esecuzione dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza di una pluralità di parti o di esigenze connesse alla regolare instaurazione del contraddittorio, modalità idonee a garantirne l'integrazione.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.

  • art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È richiamato quale fondamento legislativo della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119, ma l'ordinanza non ne interpreta il contenuto nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato quale disciplina della cosiddetta call veloce, la cui preclusione è oggetto dell'impugnazione, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, secondo le modalità fissate dal giudice.
  • Il termine stabilito dal giudice per l'esecuzione dell'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può determinare l'improcedibilità del ricorso; la prova della pubblicazione deve essere depositata nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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