Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 233/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice ordinario, presumibilmente recante il riconoscimento di una somma di denaro a suo favore. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità: per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, riconosce all'amministrazione un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere. Il ricorrente deve quindi dimostrare sia l'avvenuta notificazione della sentenza all'amministrazione presso la sede reale, anche mediante l'indirizzo PEC dell'amministrazione, sia il decorso del termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha ritenuto che non paia comprovata la consegna della notificazione della sentenza presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione intimata né il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché tale termine costituisce una condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme dovute in forza di una pronuncia giudiziale, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare documenti e memorie sul rilievo di inammissibilità sollevato d'ufficio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere alle obbligazioni pecuniarie riconosciute da pronunce giudiziali esecutive opera anche come condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Prima del suo decorso, il giudizio non può essere attivato; il termine presuppone la notificazione del titolo all'amministrazione presso la sua sede reale.
Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve consentire alle parti di presentare documenti e memorie sul punto prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di una pronuncia giudiziale esecutiva, è condizione di ammissibilità la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sua sede reale e il decorso integrale del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La notificazione del titolo esecutivo deve risultare effettivamente consegnata all'amministrazione; la mera prova dell'invio della notificazione, senza prova della consegna, non dimostra il decorso del termine di 120 giorni.
- Prima della dichiarazione di inammissibilità rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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