Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari : del provvedimento del 23/24.10.2025, prot. n. 13292, attraverso cui il Comune di Santa Marina, ha acclarato che la documentazione prodotta dalla sig.ra Claudia Mangia, fosse sufficiente a dimostrare la liceità del fabbricato distinto in catasto al Fol. n.29, p.lla 396, con particolare riferimento all'epoca di costruzione e che, in caso di rinvenimento di documentazione probante, avrebbe adottato il provvedimento di cui all'art. 31 del DPR n. 380/2001; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 23/24 ottobre 2025 che ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla controinteressata a dimostrare la liceità e l’epoca di costruzione di un fabbricato, riservando l’adozione dell’ordinanza ex art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di successivo rinvenimento di documentazione probante
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari. Nel corso della camera di consiglio ha chiesto di essere rimessa in termini per la notificazione del ricorso alla controinteressata. Ha documentato che i precedenti tentativi di notificazione presso l’indirizzo risultante dagli atti erano stati tempestivamente e correttamente effettuati, ma non avevano avuto esito positivo per la mancata consegna del piego raccomandato. Ha inoltre prodotto la cartolina di ricevimento relativa a un diverso e recente giudizio tra le parti, dalla quale risultava che il medesimo indirizzo era stato utilizzato con successo, nonché comunicazioni recenti del Comune indirizzate alla controinteressata allo stesso recapito.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo che la mancata notificazione presso l’indirizzo indicato non fosse imputabile alla ricorrente. Ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, secondo cui, quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve fissare un termine perentorio per la rinnovazione, la quale impedisce ogni decadenza. È stato concesso un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e della stessa ordinanza alla controinteressata, nonché un ulteriore termine di dieci giorni per depositare la prova della notificazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né quella cautelare.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
La disposizione consente la rimessione in termini e la rinnovazione della notificazione nulla quando il destinatario non si sia costituito, impedendo che dalla notificazione originaria invalida derivi la decadenza, purché la rinnovazione avvenga nel termine perentorio fissato dal giudice.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il provvedimento impugnato richiamava l’adozione delle misure previste dalla norma in caso di rinvenimento di documentazione probante sull’abuso edilizio; la norma non è stata oggetto di esame decisorio nell’ordinanza.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia è richiamata quale decisione che ha determinato il testo applicabile dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il destinatario non si costituisce e il mancato perfezionamento non è imputabile al ricorrente che abbia tempestivamente e correttamente tentato la notificazione presso un indirizzo risultante attendibile dagli atti, il giudice può rimettere il ricorrente in termini e fissare un termine perentorio per la rinnovazione.
- La rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. impedisce il verificarsi di decadenze derivanti dall’invalidità della notificazione originaria, purché sia eseguita nel termine perentorio stabilito dal giudice.
- L’attendibilità dell’indirizzo del destinatario può essere corroborata dall’esito positivo di notificazioni effettuate nel medesimo indirizzo in procedimenti recenti e da comunicazioni amministrative recenti indirizzate allo stesso recapito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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