Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato completo adempimento della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, n. 653 dell'8 novembre 2017, relativa al pagamento di differenze stipendiali e ulteriori somme
Esito
La controversia
Il giudizio di ottemperanza traeva origine dalla precedente sentenza del TAR Veneto n. 874/2021, con la quale era stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, n. 653 dell'8 novembre 2017. In caso di persistente inottemperanza era stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con facoltà di subdelega. Il commissario ad acta, con nota del 2 ottobre 2025, aveva rilevato che restavano da corrispondere al ricorrente euro 1.814,58 lordi per differenze stipendiali maturate dal 10 luglio 2001 al 31 agosto 2015, oltre interessi, spese di precetto e ulteriori spese processuali. Il ricorrente ha quindi lamentato che l'Istituto scolastico aveva pagato soltanto euro 1.583,51 lordi, trattenendo la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore a titolo di rivalsa. Ha richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in caso di tardiva effettuazione dei versamenti previdenziali, la rivalsa nei confronti del lavoratore non sarebbe applicabile.
La decisione
Il TAR non ha ancora accertato in via definitiva la completezza dell'ottemperanza né deciso la contestazione relativa alla trattenuta contributiva. Ha ritenuto necessario fissare una nuova camera di consiglio per verificare il completo adempimento del giudicato, disponendo che essa si tenga il 25 marzo 2026. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, quale commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice non dispone ancora di elementi sufficienti per accertare il completo adempimento del giudicato, può fissare una successiva camera di consiglio e disporre le comunicazioni necessarie per consentire la verifica dell'esecuzione.
- La corresponsione di una somma inferiore a quella individuata dal commissario ad acta come dovuta integra una questione di possibile adempimento parziale del giudicato, che deve essere verificata dal giudice dell'ottemperanza.
- Quando è stato nominato un commissario ad acta per l'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può convocare nuovamente le parti e il commissario per verificare l'attività esecutiva ancora necessaria.
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