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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. CDG R.U. n. 029089 del 01/04/2025, con il quale l'Anas esprimeva parere negativo sul rilascio del nulla osta richiesto dal comune di Fisciano per il conseguente permesso di costruire in sanatoria di un immobile ad uso deposito agricolo sito nel comune di Fisciano;

Giustizia amministrativa202500890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo di Anas sul rilascio del nulla osta necessario al permesso di costruire in sanatoria per un deposito agricolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo di Anas, sostenendo che il deposito agricolo fosse preesistente al 19 novembre 1970, come desumibile dalla richiesta di registrazione di un testamento pubblico del 30 luglio 1970 e dalla denuncia di successione del 9 ottobre 1970. La controversia riguarda la collocazione del fabbricato rispetto alla fascia di rispetto stradale: Anas ha rappresentato che la fascia di inedificabilità assoluta è pari a 60 metri e che l'immobile ricade al suo interno, mentre il Comune di Fisciano ha evidenziato l'assenza di certezza sulla data di realizzazione, anche in relazione al decreto di espropriazione del 1963. Il giudice ha ritenuto necessario un accertamento tecnico sulla localizzazione dell'immobile, sulla sua eventuale preesistenza al 19 novembre 1970 e sul rispetto della distanza dal confine stradale prevista dallo strumento urbanistico.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando un ingegnere quale ausiliario e formulando tre quesiti: verificare se il deposito sia ubicato nella fascia di rispetto stradale assoluto, se sia preesistente al 19 novembre 1970 e se rispetti la distanza dal confine stradale prevista dallo strumento urbanistico. Il CTU dovrà esaminare gli atti, acquisire la documentazione necessaria, svolgere gli accertamenti e depositare una relazione secondo il calendario fissato, con facoltà di accedere agli atti, chiedere chiarimenti alle parti e assumere informazioni da terzi. L'anticipo sul compenso, pari a euro 1.500, è posto per metà a carico della parte ricorrente e per metà a carico del Comune resistente, con responsabilità solidale verso il CTU. Nelle more, il TAR ha ritenuto apprezzabili le esigenze cautelari dei ricorrenti, ritenendo tuttavia adeguata la loro tutela mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissata per il 15 luglio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità

    La disposizione è richiamata per disciplinare il giuramento del CTU mediante deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta digitalmente, in luogo dell'udienza di comparizione.

  • art. 67 c.p.a.

    Costituisce la base del rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento delle parti nella collaborazione con il CTU e nella produzione della documentazione richiesta potrà essere valutato dal giudice.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    È richiamato con riguardo all'obbligo del CTU di dichiarare tempestivamente eventuali ragioni di astensione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l'udienza di merito quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante la sollecita definizione della causa.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende da accertamenti tecnici sulla collocazione di un manufatto rispetto a una fascia di rispetto, sulla sua data di preesistenza e sulla conformità alle distanze urbanistiche, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio, formulando quesiti distinti sui singoli elementi rilevanti.
  • Nel giudizio amministrativo, il CTU può essere autorizzato ad accedere agli atti, chiedere chiarimenti alle parti e assumere informazioni da terzi, dovendo distinguere nella relazione gli accertamenti compiuti dalle conclusioni raggiunte e allegare la documentazione utilizzata.
  • La collaborazione delle parti alle operazioni peritali e alla produzione della documentazione richiesta dal CTU costituisce un onere processuale il cui mancato adempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Quando le esigenze cautelari risultano tutelabili attraverso una rapida definizione del giudizio, il giudice può evitare l'adozione di una misura cautelare tipica e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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