Cassazione Civile, Ordinanza n. 12172/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di terreni siti in Porto Torres, interessati da un procedimento avviato per la realizzazione di un'opera viaria. La proprietaria ha contestato la stima effettuata dall'amministrazione, ritenendo che il valore liquidato fosse troppo basso perché calcolato, a suo dire, sul valore agricolo medio anziché sul valore venale, e ha chiesto una somma molto più elevata. La Provincia ha eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione alla stima e, nel merito, ha difeso il criterio di liquidazione adottato. La corte d'appello ha respinto l'eccezione di tardività, ma ha rigettato l'opposizione nel merito. In cassazione la proprietaria ha articolato sei motivi: contestazione della qualificazione del bene come non edificabile; censura dell'uso di una compravendita del 2004 come termine di confronto; doglianza per la mancata considerazione del deprezzamento delle aree residue e della mancata percezione di aiuti comunitari; omesso esame e motivazione apparente su tali profili; contestazione della mancata inclusione del valore dell'opera stradale realizzata dalla PA nel computo dell'indennizzo; infine, nuova censura sul raffronto con una vendita risalente di molti anni rispetto all'acquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale della Provincia. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione alla stima, applicando il principio secondo cui il termine decadenziale previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non si applica alla contestazione dell'indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, che è invece azionabile nel termine ordinario di prescrizione. Quanto al ricorso principale, ha dichiarato inammissibili cinque motivi e infondato il quinto: in particolare ha affermato che il valore venale va determinato alla data del provvedimento acquisitivo, che le censure miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e delle valutazioni tecniche del ctu, e che il valore dell'opera pubblica realizzata dalla PA sul bene non deve essere computato nella stima dell'indennizzo. Ha quindi confermato la decisione di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
L'indennizzo per acquisizione sanante va determinato con riferimento al valore venale del bene alla data del provvedimento acquisitivo; il valore dell'opera pubblica realizzata dalla PA sul bene non va computato nella stima.
Il termine perentorio per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non si applica alla contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis.
La disciplina del termine decadenziale per l'opposizione alla stima non è estensibile in via analogica alla domanda di determinazione giudiziale dell'indennizzo da acquisizione sanante.
La contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis è proponibile nel termine ordinario di prescrizione.
Richiamato per la determinazione dell'indennizzo secondo il valore venale del bene alla data dell'ablazione.
Il richiamo dell'art. 42-bis a questa disposizione non consente di includere nel valore del bene il prezzo dell'opera pubblica realizzata dalla PA.
Richiamato nel ragionamento della corte territoriale sulle indennità ulteriori spettanti in caso di specifiche qualità soggettive del proprietario.
Ha consentito la proposizione del ricorso incidentale tardivo esaminato prioritariamente, ma ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state spesso dichiarate inammissibili quando, in realtà, miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni tecniche.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle risultanze peritali o il dissenso rispetto alla CTU.
Le parti hanno depositato memorie nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti soccombenti.
Norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione alla determinazione dell'indennizzo contenuta in un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, ma può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione.
- Nel giudizio di cassazione le censure che formalmente denunciano violazione di legge o omesso esame del fatto decisivo sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, delle risultanze tecniche o delle scelte compiute dal consulente tecnico e recepite dal giudice di merito.
- Ai fini dell'indennizzo da acquisizione sanante, il valore venale del bene deve essere calcolato con riferimento alla data del provvedimento acquisitivo; la qualificazione del terreno va quindi effettuata con riguardo alla situazione esistente in quel momento.
- Nella determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis non deve essere incluso il valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul bene acquisito, poiché l'indennizzo riguarda il pregiudizio patrimoniale subito dal privato e non il costo o valore dell'intervento pubblico.
- La parte che contesta la stima deve confrontarsi con la motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito e non limitarsi a riproporre critiche alla consulenza tecnica di parte, poiché tale modalità non integra un vizio di legittimità.
- Le doglianze sulla comparazione con atti di vendita o sul deprezzamento delle porzioni residue sono inammissibili in cassazione quando richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio e delle valutazioni tecniche già esaminate dal giudice di merito.
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