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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21175/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una docente, cancellata dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) per non avere presentato nei termini la domanda di aggiornamento prevista dalla disciplina ministeriale, a ottenere il reinserimento con recupero del punteggio maturato. Il Tribunale aveva accolto la domanda della docente; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabile il principio secondo cui il reinserimento è consentito anche dopo la cancellazione e disapplicando il decreto ministeriale che lo escludeva. Nel ricorso per cassazione l’Amministrazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il diritto al reinserimento, pur astrattamente esistente, richiede comunque una domanda tempestiva da presentarsi entro i termini degli aggiornamenti successivi; la tardività comporterebbe decadenza e la domanda giudiziale proposta oltre il termine non potrebbe supplire alla mancata istanza amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Amministrazione. Ha ribadito che l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004 consente il reinserimento del docente cancellato nelle GAE con recupero del punteggio, e che la disciplina ministeriale incompatibile va disapplicata; tuttavia ha precisato che tale diritto è subordinato alla presentazione di una domanda tempestiva in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie. Poiché nella sentenza impugnata non era stato accertato se la docente avesse presentato una domanda nei termini dell’aggiornamento successivo, la decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per tale verifica e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1-bis del d.l. n. 97/2004 conv. in L. n. 143/2004

    prevede la possibilità, a domanda, di reinserimento del docente cancellato nella graduatoria con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione; la norma non è stata abrogata dalla successiva trasformazione delle graduatorie.

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha eliminato il diritto al reinserimento previsto dalla norma precedente.

  • art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011

    richiamato dal ricorrente nella censura, nel contesto della disciplina delle graduatorie del personale docente.

  • art. 9, comma 4, D.M. 374/2019

    indicato dall’Amministrazione come fonte del termine per la domanda di aggiornamento delle graduatorie.

  • art. 2 D.M. 36/2020

    indicato dall’Amministrazione come fonte del termine per la domanda di aggiornamento successivo delle graduatorie.

  • art. 401 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per descrivere il passaggio dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio motivazionale alla precedente giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel sistema delle graduatorie del personale docente, il diritto al reinserimento del cancellato con recupero del punteggio è compatibile con la disciplina legale di riferimento, mentre deve essere disapplicata la normativa amministrativa che lo escluda in contrasto con la legge.
  • La domanda di reinserimento costituisce un presupposto necessario del diritto e deve essere presentata tempestivamente in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie; la semplice proposizione del ricorso giudiziario non può sostituire la domanda amministrativa tardivamente omessa.
  • Quando si contesta il diniego di reinserimento nelle graduatorie, il giudice di merito deve accertare in concreto non solo l’esistenza astratta del diritto, ma anche la tempestività della domanda rispetto al termine di aggiornamento; l’omesso accertamento di tale fatto decisivo comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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