Cassazione Civile, Ordinanza n. 37325/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino kossovaro era stato espulso dal territorio nazionale con decreto prefettizio, poi seguito da ordine del questore. L'opposizione proposta contro tali atti era stata respinta dal Giudice di pace, che aveva ritenuto l'espulsione conseguente alla violazione dell'art. 12 del d.lgs. 286/1998 e aveva escluso, sulla base dei certificati anagrafici prodotti, la convivenza con parenti entro il secondo grado prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo testo unico come causa ostativa all'espulsione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di circostanze rilevanti relative alla pericolosità sociale, al livello di integrazione e ai legami familiari; con il secondo motivo ha contestato la corretta applicazione della disciplina sull'immigrazione, sostenendo la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 in relazione alla convivenza effettiva con parenti entro il secondo grado presenti in Italia al momento dell'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio motivazionale non più riconducibile al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, essendo deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un riesame del merito dell'accertamento svolto dal giudice di pace sulla mancanza di prova della convivenza con un parente entro il secondo grado; tale accertamento fattuale aveva poi legittimamente condotto all'esclusione della causa di non espellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese di legittimità; la Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato perché la materia è esente ex lege.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
Nel testo applicabile ratione temporis il motivo non consente di denunciare una generica insufficienza motivazionale, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, da dedurre nei rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile al caso perché la decisione impugnata è successiva all'entrata in vigore della riforma.
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012 che ha inciso sul vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Viene applicato come causa ostativa all'espulsione, subordinata alla prova della convivenza con parenti entro il secondo grado presenti in Italia; in mancanza di tale prova la non espellibilità non opera.
È richiamato come violazione posta a base dell'espulsione dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
È richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più ammissibile censurare la sentenza con formule riferite alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, quando la doglianza, nella sostanza, contesti solo la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale.
- La causa ostativa all'espulsione fondata sulla convivenza con parenti entro il secondo grado richiede un accertamento in fatto della convivenza effettiva; in difetto di prova di tale requisito, l'eccezione di non espellibilità deve essere respinta.
- Quando il motivo di ricorso attinge a un accertamento fattuale congruamente motivato dal giudice di merito e non denuncia un vero errore di sussunzione, il motivo è inammissibile in cassazione.
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