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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3590/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del 7/5/2021 del Tribunale del riesame che aveva confermato, salvo l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., la custodia cautelare in carcere nei confronti di De Lorenzo per associazione a delinquere finalizzata a frode IVA/accise nella distribuzione di prodotti petroliferi (triangolazione con "società cartiere" e "missing trader") e per autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti gravi indizi e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, artt. 274 lett. a) e c) c.p.p.), richiamando sequestri e sequestri di denaro contante, documentazione contabile, più telefoni e rilevanze intercettive. In cassazione i difensori hanno dedotto travisamento del fatto e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte fossero riconducibili a normale attività di broker, l'assenza di consapevolezza della frode, l'insussistenza del ruolo apicale e la mancata attualità delle esigenze cautelari (anche per la chiusura delle indagini e i sequestri già disposti).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze reiterative delle stesse questioni già decise in sede di riesame e vietate in Cassazione quando consistono in una rinnovata valutazione di merito. Ha confermato la congruità motivazionale del Tribunale del riesame circa i gravi indizi (numerose intercettazioni, contabilità elettronica interna, rinvenimento di ingenti somme in contanti e documentazione fiscale, utilizzo di molteplici utenze) e circa le esigenze cautelari, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione (capacità operativa e rete di relazioni dell'indagato) sia sotto il profilo dell'inquinamento probatorio (necessità di ulteriori approfondimenti contabili, bancari e amministrativi). Ha escluso che l'intervenuto sequestro o la chiusura delle indagini rendano automaticamente superflua la misura personale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata come base per il riesame dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame; in sentenza è richiamato il procedimento che ha portato alla riforma parziale dell'ordinanza del GIP

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante contestata in primo momento (agevolazione dell'attività della cosca Labate); il Tribunale del riesame ha escluso tale aggravante e la Corte ne tiene conto ma sottolinea che la rimozione dell'aggravante non incide sulla sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 648 ter.1 c.p.

    Norma relativa all'autoriciclaggio, contestata al capo H; utilizzata per inquadrare gli addebiti connessi all'impiego/trasferimento di provviste di origine delittuosa

  • art. 274 lett. a) e c) c.p.p.

    Previsione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga/recidiva e inquinamento probatorio) ritenute sussistenti dal Tribunale del riesame e confermate dalla Corte sulla base degli elementi indiziari e delle esigenze investigative

  • art. 8 lett. c DPR n. 633/1972

    Richiamata nella ricostruzione del meccanismo fraudolento (false dichiarazioni d'intento per acquistare con IVA sospesa); utilizzata per spiegare il raggiro fiscale posto in essere dalle "missing trader"

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Richiamato a supporto del principio che in Cassazione non è consentito il 'travisamento del fatto' e la rivalutazione del merito, salvo i vizi di motivazione manifesti o le questioni di diritto

  • art. 415-bis c.p.p.

    Men- zionata dalla difesa come elemento (notifica dell'avviso di chiusura indagini) che, secondo il ricorrente, avrebbe ridotto l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha osservato che ciò non elimina automaticamente la necessità della custodia

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma attinente alla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporta remissione in libertà

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in sede di rinvio cautelare, ha poteri limitati: non consente una nuova valutazione di merito o un 'travisamento del fatto', salvo difetti di motivazione, manifesta illogicità o contraddizione; i ricorsi che ripropongono esclusivamente ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
  • Per confermare la custodia cautelare in reati economico-finanziari la motivazione può fondarsi su un quadro indiziario composto da intercettazioni, conti/ file contabili, rinvenimento di ingenti somme in contanti, pluralità di telefoni/utenze e documentazione fiscale: questi elementi giustificano sia il pericolo di reiterazione che il rischio di inquinamento probatorio.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. collegamento mafioso) non annulla automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione della pericolosità personale si compie anche a prescindere dalla qualificazione aggravata quando emergono elementi sulla capacità operativa e sulla persistenza di rapporti e risorse economiche.
  • La chiusura delle indagini o il sequestro preventivo di beni non sono, di per sé, idonei a escludere il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione se restano indagini complesse da espletare (accertamenti contabili, bancari e amministrativi).
  • In appello/cassazione, per aumentare le possibilità di successo è necessario strutturare censure di diritto e di motivazione (mancanza o manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà, violazioni di norme di diritto) evitando di limitarsi a una diversa lettura di merito delle prove.
  • Quando si propone una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari, obblighi), occorre dimostrare concretamente come tali misure neutralizzerebbero i rischi indicati (monitoraggio patrimoniale, restrizioni comunicative efficaci, garanzie processuali), fornendo elementi fattuali precisi.

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