Cassazione Civile, Ordinanza n. 23566/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva proposto davanti al Tribunale un ricorso in materia di privacy, ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011, chiedendo di accertare che l'iscrizione del suo nominativo nel registro degli organi sociali (Archivio Or.So.), effettuata a seguito della segnalazione della banca che lo aveva nominato condirettore generale, fosse avvenuta in violazione dei diritti alla protezione dei dati personali. Sosteneva che l'iscrizione non corrispondesse alla realtà dei fatti e alla volontà delle parti, anche per il carattere meramente onorifico del ruolo. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo legittima e dovuta l'iscrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizi motivazionali, lamentando motivazione illogica e contraddittoria; 2) falsa applicazione dell'art. 2377 c.c., per non aver impugnato la delibera del consiglio di amministrazione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato con l'art. 416 c.p.c., per asserita mancata considerazione del principio di non contestazione; 4) violazione degli artt. 92 e 101 c.p.c. in punto spese, contestando la condanna e la mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, corretta l'identificazione del mezzo di impugnazione come ricorso immediato per cassazione, poiché il Tribunale aveva deciso il ricorso nel rito privacy di cui agli artt. 152 codice privacy e 10, comma 10, d.lgs. n. 150/2011, sentenza che non è appellabile. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la motivazione del Tribunale non era affatto mancante, apparente o incomprensibile. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura investiva un argomento non decisivo e, comunque, non confutava adeguatamente la ratio decidendi, oltre a richiamare impropriamente l'art. 2377 c.c., relativo alle delibere assembleari e non consiliari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la verifica della contestazione/non contestazione dei fatti rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti di motivazione mancante o apparente o di manifesta illogicità, profili qui esclusi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la condanna alle spese discende dal principio di soccombenza e la mancata compensazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente, nel rito privacy, il ricorso immediato per cassazione contro la sentenza non appellabile del tribunale.
Indica il rito speciale in materia di protezione dei dati richiamato per la proposizione dell'impugnazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta che la motivazione non convinca la parte soccombente.
È norma sull'impugnazione delle delibere assembleari e non è pertinente per censurare una delibera del consiglio di amministrazione.
La mancata contestazione specifica dei fatti può produrre relevatio ab onere probandi, ma l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione del principio di non contestazione.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se motivata nei limiti di legge.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulle spese, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito privacy ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 la sentenza del tribunale, essendo non appellabile, si impugna con ricorso immediato per cassazione; la scelta del mezzo va determinata secondo il rito concretamente adottato dal giudice di merito, in base al principio dell'apparenza.
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente una motivazione ritenuta non persuasiva dalla parte soccombente.
- La verifica della contestazione o non contestazione dei fatti allegati integra un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di fatto nella lettura delle difese.
- Per sostenere l'errore del giudice sulla rilevanza di una delibera societaria occorre colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza; è inidonea una censura rivolta a un argomento non decisivo o accompagnata da un richiamo normativo non pertinente.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti di legge e di motivazione imposti dall'ordinamento.
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