Cassazione Civile, Ordinanza n. 23514/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare svolte con carattere fisso e continuativo per un lungo periodo, con conseguente inclusione delle relative somme nel trattamento di fine rapporto accantonato o riconosciuto dalla datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, salvo dichiarare cessata la materia del contendere per alcuni lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115, comma 2, e 416 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse tratto dalla mancata contestazione dei fatti anche la correttezza dei conteggi dei lavoratori, mentre quei conteggi sarebbero stati specificamente contestati; (2) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo che la quantificazione delle somme avrebbe richiesto una consulenza tecnica d'ufficio contabile, non disposta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione di due lavoratori, in ragione di una conciliazione intervenuta in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso per cassazione, con compensazione delle spese per tali posizioni. Per gli altri controricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva fondato l'accoglimento dei conteggi sulla sola non contestazione del fatto storico, ma sulla genericità della contestazione della società ai conteggi avversari; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un omesso esame di fatto storico decisivo, bensì criticava la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, scelta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La società è stata condannata alle spese nei confronti degli altri lavoratori e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
In assenza di una diversa pattuizione nel verbale di conciliazione, le spese del segmento di lite definito transattivamente si intendono compensate.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice non potesse considerare incontestati anche i conteggi, ma la Corte esclude che vi sia stata una violazione della norma.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla contestazione dei conteggi; la Corte lo menziona solo per rigettare la doglianza.
Il vizio è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mancata ammissione di una consulenza tecnica o di sollecitare una rivalutazione del merito.
Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto deve indicare rigorosamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e quando della discussione processuale e la sua decisività.
È richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., come norma che impone il rigoroso onere di specificazione del fatto storico decisivo dedotto in cassazione.
La conciliazione sindacale intervenuta in corso di cassazione è stata qualificata come accordo stipulato ai sensi di questa disposizione, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulla specificità o genericità della contestazione svolta dalla controparte sui conteggi prodotti.
- La verifica della sussistenza di una contestazione specifica, così come la lettura dell'atto difensivo ai fini della non contestazione, appartiene al giudice di merito e non può essere surrettiziamente riproposta in cassazione come questione di diritto.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la mancata ammissione di mezzi istruttori, come la consulenza tecnica d'ufficio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova rimesso alla disponibilità delle parti, ma strumento affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui mancata disposizione è censurabile solo nei limiti dell'eventuale carenza di motivazione.
- Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti definiscono transattivamente la controversia con accordo sostitutivo della regolazione giudiziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e la sentenza impugnata resta travolta per il segmento interessato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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