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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23518/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro inserito in un appalto poi ritenuto non genuino. Il giudice di merito, in sede di reclamo ex l. n. 92/2012, ha escluso che la società committente avesse intimato un licenziamento orale: il lavoratore non aveva allegato in modo specifico di essere stato allontanato dalla committente, e l'unico atto di recesso risultava formalmente provenire dalla cooperativa indicata come datrice di lavoro, in ragione della sospensione del servizio appaltato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sul livello di inquadramento spettante, con conseguente errata quantificazione retributiva, deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. e art. 4 d.lgs. n. 150/2011; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che dell'art. 80-bis, comma 1, d.l. n. 34/2020, per avere la Corte d'appello affermato che il lavoratore non aveva nemmeno dedotto l'allontanamento da parte della società committente; 3) violazione dell'art. 18 Stat. lav., dell'art. 36 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., per avere escluso il diritto all'indennità risarcitoria assumendo l'assenza di un recesso imputabile alla committente, nonostante la dedotta prova del licenziamento orale e la mancata ripresa del servizio dopo l'impugnazione del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il cuore della decisione impugnata fosse l'insussistenza, sulla base delle stesse allegazioni del ricorrente, di un licenziamento orale imputabile alla società committente: la mera cessazione dell'attività presso di essa non equivale a estromissione o esercizio della volontà di recesso. Le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate perché investivano un apprezzamento di merito sul contenuto delle allegazioni, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale, peraltro non specificamente denunciato. È stata inoltre confermata la correttezza del principio per cui il licenziamento intimato dal formale datore di lavoro non è riferibile al committente, anche se l'appalto è ritenuto non genuino. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alla materia del contendere, poiché la domanda originaria riguardava solo l'impugnativa del licenziamento asseritamente intimato dalla committente; la questione dell'inquadramento avrebbe potuto incidere solo sulla quantificazione dell'eventuale indennità risarcitoria, ma tale profilo è rimasto assorbito dal rigetto della domanda principale. Seguendo la soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva che la censura sull'interpretazione delle allegazioni è riservata al giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio denunciato; la Corte osserva che il vizio motivazionale non era neppure formalmente prospettato.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla domanda relativa all'inquadramento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di licenziamento orale; la Corte conferma che grava sul lavoratore la prova del recesso datoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare l'erronea valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 80-bis, comma 1, d.l. n. 34/2020

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'affermazione della Corte territoriale circa il mancato allontanamento da parte della committente.

  • art. 18 Stat. lav.

    richiamato quale base dell'indennità risarcitoria connessa all'illegittimità del licenziamento; la Corte ne afferma il carattere conseguenziale rispetto all'accertamento del recesso.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa retribuzione/indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 10182/2007

    richiamata per affermare che l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto di parte è riservata al giudice di merito e censurabile solo per vizio di motivazione.

  • Cass. n. 32412/2023

    richiamata per ribadire la non riferibilità al committente del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro in un appalto non genuino.

Massime di principio

  • Nel licenziamento orale, l'onere di allegare e provare che il recesso sia stato effettivamente posto in essere dal datore di lavoro incombe sul lavoratore; la semplice cessazione della prestazione presso il soggetto committente non integra di per sé estromissione o licenziamento.
  • L'interpretazione delle allegazioni e del contenuto dell'atto introduttivo è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • Quando il recesso è intimato dal formale datore di lavoro in un rapporto di appalto, esso non è automaticamente imputabile al committente, anche se l'appalto sia successivamente qualificato come non genuino.
  • Le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 18 Stat. lav. presuppongono l'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento imputabile al soggetto convenuto; in mancanza di tale presupposto, la relativa domanda resta assorbita.
  • Le questioni sull'inquadramento e sulla corretta determinazione delle retribuzioni possono assumere rilievo solo se pertinenti all'oggetto della domanda o alla quantificazione delle conseguenze economiche del licenziamento; se la domanda principale è respinta per insussistenza del recesso imputato al convenuto, tali profili restano estranei o assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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